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La condizione giuridica dei fedeli orientali
afÀ dati alla cura dei Vescovi latini
Ionuġ Paul Strejac In recent years the presence of Eastern-rite Catholics in the ter- ritories of the Latin Church has increased considerably. As a re- sult, many Christians of Eastern tradition À nd themselves living outside their original environment, in Catholic countries where the majority of the faithful are Latin-rite. The current legislation of the Church (CIC, CCEO e PB), im- plementing the directives of the Second Vatican Council, establish- es norms which seek to safeguard the identity of the Eastern Cath- olic Churches and to provide for the protection of minorities outside their own territories, thus assuring them the right to live the faith according to their own spiritual, theological, liturgical and disciplinary patrimony. The present article examines the juridical status of Eastern-rite faithful within the territories of the Latin Church, with particular reference to some problems of pressing relevance, such as: the pow- er of the Eastern Hierarch and its territorial limits; the structures provided by the Latin Code for the care of the Eastern faithful and the jurisdiction of Latin Ordinaries over them; the incardination of Eastern clerics in a Latin Diocese and the admission of Eastern candidates to Latin religious institutes. Keywords: eastern-rite faithful, juridical status, latin bishop
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac Negli ultimi anni è aumentata considerevolmente la pre- senza dei fedeli cattolici orientali nei territori della Chiesa la- tina. Infatti, i nostri tempi, in seguito ai vari cambiamenti so- cio-politici, sono caratterizzati da forti Á ussi migratori verso i Paesi occidentali. Per questo, tanti cristiani di tradizione orientale si trovano a vivere fuori del loro ambiente d'origine, in Paesi cattolici a maggioranza latina. Il fenomeno, che porta a diverse conseguenze sul piano canonico e pastorale, interes- sa sia i latini sia gli orientali. Da una parte i fedeli appartenen- ti alle Chiese cattoliche orientali si ritrovano non solo in una società ed in una cultura diversa dalla propria, ma anche in un ambiente estraneo alle loro tradizioni religiose. D'altra parte la Chiesa latina locale che ospita questi fedeli deve far fronte ad una realtà nuova, essendo in dovere di aiutarli a rimanere fedeli alle loro tradizioni e ad assicurare loro il diritto di vivere la fede secondo il patrimonio spirituale, teologico, liturgico e disciplinare proprio. Non di meno, la questione interessa an- che i Gerarchi orientali i quali devono trovare le modalità di collaborazione con i Vescovi latini per andare incontro alle ne- cessità spirituali dei propri fedeli residenti nelle diocesi latine.
Ora, con il battesimo ogni persona diventa membro del cor- po di Cristo, appartiene alla Chiesa e viene ascritto ad una determinata Chiesa, latina od orientale sui iuris1. Ogni fedele, 1 Il termine Chiese sui iuris viene utilizzato dal Codex Canonum Ec- clesiarum Orientalium, 1990 (d'ora in poi CCEO) per deÀ nire le Chiese orientali cattoliche. Il can. 27 deÀ nisce il concetto di una Ecclesia sui iu- ris da un punto di vista strettamente giuridico. Il termine sostituisce vari altri modi che venivano impiegati per indicare le Chiese Orientali sia nei documenti del Concilio Vaticano II sia nel Codex Iuris Canonici, 1983 (d'ora in poi CIC): Chiese particolari o ritti (OE 2); Ecclesia ritualis sui iuris (can. 111, §2; 112, §1 e §2); Ecclesia ritualis (can. 111, §1), Ritus (can. 372, §2), Ritus orientalis (can. 1015, §2). Dietro la questione termi- nologica sta un nuovo modo di intendere e interpretare l'identità delle Chiese orientali; queste non sono più dei semplici riti, come spesso veni- vano indicati, ma delle Chiese. Si passa, infatti, da un principio ritualistico ad uno ecclesiologico.
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sotto la guida del suo Vescovo, in comunione con esso e con tutto il Corpo mistico di Cristo, vive la sua fede secondo il pa- trimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare della pro- pria Chiesa sui iuris. Il diritto di vivere la propria vita liturgica e spirituale in fedeltà alle tradizioni della propria Chiesa ritua- le è un diritto fondamentale di ogni fedele2.
Il Legislatore Supremo che promuove e tutela la fedeltà al proprio rito, riconosce questa fedeltà come un diritto fonda- mentale, sancito nell'elenco degli obblighi e diritti di tutti i fedeli3. L'esercizio di questo diritto va garantito sia ai fedeli che si trovano nel proprio Paese sia a quelli che vivono in dia- spora. Le applicazioni di questo principio si possono cogliere innanzitutto nelle forme di assistenza previste dalle due legi- slazioni. Il Codice latino (CIC), nel can. 383 §2, stabilisce che il Vescovo diocesano deve provvedere alle necessità spirituali dei fedeli orientali mediante sacerdoti, parrocchie rituali oppure attraverso un Vicario episcopale. Il Codice orientale (CCEO) è molto più esplicito nel dettare la normativa di tutela dei vari riti appartenenti alle tradizioni orientali4.
Vedremo più avanti le strutture di collaborazione per la cura dei fedeli orientali, previste nei due Codici. Ma prima ci fermeremo ad analizzare qual è il rapporto esistente tra il Ge- rarca orientale e i suoi fedeli che si trovano a dimorare fuori del territorio della propria Chiesa sui iuris, e che dunque non si trovano sotto la sua giurisdizione.
2 Cfr. CIC, can. 214: «I fedeli hanno il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi Pastori della Chiesa e di seguire un proprio metodo di vita spirituale, che sia però conforme alla dottrina della Chiesa».
3 Cfr. CIC, cann. 208- 223; CCEO, cann. 12-26.
4 Cfr. M. BROGI, «Diritto all'osservanza del proprio rito», in Antonia- num 68 (1993) 108- 119.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac 1 La potestà del Gerarca orientale
La potestà del Gerarca orientale è una potestà territoriale. Può il Patriarca orientale esercitare la giurisdizione sui fedeli della Chiesa alla quale egli è «padre e capo» che si trovano fuo- ri del suo territorio? Il problema si è posto sia nei lavori conciliari, sia nell'elabo- razione del CCEO5. Il Concilio, che non ha accolto la richiesta di estendere la giurisdizione patriarcale fuori dei conÀ ni del Patriarcato6, nel decreto sulle Chiese orientale cattoliche, OE 9, conferma il principio generale, sancito gia dai primi Concili ecumenici7, circa la territorialità dell'esercizio della potestà delle autorità ecclesiastiche orientali: «Questo santo Sinodo stabilisce che siano ripristinati i loro diritti e i loro privilegi, secondo le antiche tradizioni di ogni chiesa e secondo i decreti dei sinodi ecumenici». (OE 9)Infatti nei Canoni degli Apostoli e nei primi Concili ecume- nici si afferma il principio di territorialità della potestà pa- CANONI DEGLI APOSTOLI, can. 34: Bisogna che i vescovi di ciascuna nazione sappiano chi tra loro è il primo e lo consi- derino come loro capo e non facciano nulla di importante 5 Cfr. Nuntia 22 (1986) 4-12; Nuntia 29 (1989) 26-30.
6 Cfr. Nuntia 29 (1989) 27.
7 Concilio ecumenico di Nicea I (325), cann. 6-7; Concilio ecumenico di Costantinopoli (381), can. 2; Concilio ecumenico di Efeso (431), can. 8; Concilio ecumenico di Calcedonia (451), can. 28. Cfr. G. ALBERIGO et alii (a cura di), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1991, 8-9; 31-32; 8 Cfr. D. SALACHAS, Il diritto Canonico delle Chiese orientali nel primo millennio, Roma- Bologna 1997, 73. Sull'osservanza dell'antico principio della territorialità si è soffermato anche il Segretario di Stato, cardinale Angelo Sodano nel suo intervento al Simposio Internazionale per il de- cennale dell'entrata in vigore del CCEO. Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIE-SE ORIENTALI, Ius Ecclesiarum Vehiculum Caritatis, 587-591.
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senza il suo assenso; ciascuno non si occuperà che di ciò che riguarda il suo distretto e i territori che da esso dipendono.
CONCILIO ECUMENICO DI COSTANTINOPOLI I, can. 2: I vescovi di una diocesi non intervengano nelle Chiese situate fuori dai suoi conÀ ni, né le gettino nel disordine.
Questo principio fu ribadito da Giovanni Paolo II in rispo- sta ai membri della Commissione per il Codice orientale che avevano proposto l'estensione dei poteri dei Patriarchi fuori del territorio delle loro Chiese. La stessa Commissione, nei li- miti della sua competenza, ha cercato di formulare i canoni in modo tale da provvedere al massimo bene dei fedeli orientali sparsi nel mondo, pur mantenendo fermo il principio generale, affermato nei Concili ecumenici, circa la territorialità del pote- re patriarcale9.
Nonostante la proposta non fosse accolta, nel nuovo Codice le Chiese Patriarcali risultano avere poteri molto più ampi di quanto non ne avessero nello ius precedente10. In particolare si è ampliata la potestà patriarcale sui propri fedeli residenti al di fuori dei conÀ ni territoriali della Chiesa Patriarcale. E' quanto viene sottolineato in una «Nota circa alcuni canoni che nel nuovo CICO rendono più esteso il potere dei Patriarchi orientali»11. Il nuovo Codice, tuttavia, conserva il principio di 9 Cfr. Nuntia 29 (1989) 26-27.
10 Per i canoni che riguardano la potestà dei Patriarchi orientali nella legislazione precedente si veda l'articolo di I. ŽUŽEK, «Canons concerning the authority of Patriarchs over the faithful of their own rite who live outside the limits of patriarchal territory», in Nuntia 6 (1978) 3-33.
11 «Si tengano presenti le seguenti nuove norme riguardanti i territo- ri "extra" i conÀ ni delle Chiese patriarcali: 1. la possibilità che il territo- rio delle Chiese patriarcali venga esteso dalla Santa Sede anche oltre le "regiones orientales" (can. 146, comparato con lo Schema previo in Nun- tia 19, can. 118; si è eliminata di proposito la clausola "ab antiqua aeta- te"); 2. la facoltà di ordinare ed intronizzare i Metropoliti e i Vescovi (can. 85 §2); 3. lo ius vigilantiae in tutto il mondo (can. 148 §1); 4. l'efÀ cace azione nella erezione delle parrocchie orientali in tutto il mondo (can. 191 §3); 5. la facoltà di benedire i matrimoni dei fedeli della propria Chie- sa in tutto il mondo (can. 824 §3); 6. l'obbligo dei Vescovi (agregatus) di Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac territorialità e la sostanza del diritto precedente perché viene considerato il migliore ordinamento giuridico per il retto ordi- ne della Chiesa di Cristo e per la salvaguardia degli orientali cattolici viventi fuori i conÀ ni delle Chiese Patriarcali12.
Sulla potestà del Patriarca, il Codice orientale afferma: CCEO, can. 78 §2: La potestà del Patriarca può essere esercitata validamente soltanto entro i conÀ ni del territorio della Chiesa patriarcale, a meno che non consti diversa- mente dalla natura della cosa, oppure dal diritto comune o particolare approvato dal Romano PonteÀ ce.
CCEO, can. 146 §1: Il territorio della Chiesa a cui presie- de il Patriarca si estende a quelle regioni nelle quali si os- serva il rito proprio della stessa Chiesa e dove il Patriarca ha il diritto legittimamente acquisito di erigere province, eparchie, come pure esarcati.
§2. Se sorge un dubbio sui conÀ ni di un territorio della Chiesa patriarcale, oppure se si tratta di un cambiamento dei conÀ ni, spetta al Sinodo dei Vescovi della Chiesa pa- triarcale approfondire la cosa dopo aver ascoltato la supe- riore autorità amministrativa di ciascuna Chiesa sui iuris intervenire nei Sinodi (cann. 67, 102, 311); 7. l'obbligo degli stessi di in- tervenire nei conventus patriarchales (cann. 140, 143 §1,1 2 §2); 8. l'ob- bligo degli stessi di trasmettere al Patriarca un exemplar della relazione quinquennale (cann. 204 §2, 316 §2); 9. l'obbligo degli stessi di fare la «promissio oboedientiae erga Patriarcham in iis, in quibus Patriarchae ad normam iuris subiecti sunt» (can. 185 §2); 10. la raccomandazione (velint) fatta agli stessi di promulgare le decisioni sinodali come leggi per la propria eparchia (can. 150 §3); 11. l'obbligo di consultarsi con il Pa- triarca fatto ad un Vescovo che non appartiene ad alcuna provincia eccle- siastica nello scegliere un Metropolita da cui dipende (can. 139); 12. la raccomandazione che la visita ad limina almeno aliquoties una cum Pa- triarcha À at (can. 206); 13. il grave obbligo di tutti i Vescovi del mondo che hanno sudditi orientali «omnia providendi, ut hi christiÀ deles pro- priae Ecclesiae ritum retineant, eumque colant ac pro viribus observent et cum auctoritate superiore eiusdem Ecclesiae relationes foveant» (can. 191 §1)». Nuntia 29 (1989) 29-30.
12 Cfr. I. ŽUŽEK, «Un Codice per una "Varietas Ecclesiarum"», in I. ŽUŽEK, Understanding the Eastern Code, Roma 1997, 257.
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interessata, come pure, dopo che la cosa è stata discussa nel Sinodo stesso, porgere la petizione debitamente istruita sulla soluzione del dubbio o sul cambiamento dei conÀ ni al Romano PonteÀ ce al quale soltanto spetta dirimere auten- ticamente il dubbio o emanare un decreto sul cambiamento dei conÀ ni.
Questi canoni hanno tenuto conto sia delle tradizioni orien- tali sia delle decisioni conciliari e hanno sottolineato il princi- pio generale della potestà territoriale. Nello stesso tempo, i suddetti canoni aprono la strada ai Sinodi Patriarcali, per pre- sentare al Sommo PonteÀ ce proposte concrete per ottenere uno ius speciale relativo all'estensione della giurisdizione pa- triarcale al di fuori dei conÀ ni dei territori delle loro Chiese13. Ai Patriarchi e agli Arcivescovi Maggiori spetta, riguardo ai loro fedeli, l'attuazione dell'ius vigilantiae che si estende an- che al di fuori dei conÀ ni del territorio della loro Chiesa14. Que- sto diritto di vigilanza si concretizza nel diritto e nell'obbligo dei Gerarchi di assumere opportune informazioni sui fedeli di- moranti al di fuori del proprio territorio anche mediante dei Visitatori, da loro inviati con l'assenso della Sede Apostolica: CCEO, can. 148: §1. E' diritto e dovere del Patriarca, nei riguardi dei fedeli cristiani che dimorano fuori dei conÀ ni del territorio della Chiesa da lui presieduta, di cercare le opportune informazioni, anche per mezzo di un Visitatore, inviato da parte sua con l'assenso della Sede Apostolica.
§2. Il Visitatore, prima di iniziare il suo compito, si pre- senti al Vescovo eparchiale di questi fedeli cristiani e gli mostri la lettera di nomina.
§3. Finita la visita, il Visitatore invii una relazione al Patriarca, il quale dopo aver discusso della cosa nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni afÀ nché si possa provvedere 13 Nuntia 29 (1989) 30.
14 Cfr. L. LORUSSO, Gli orientali cattolici e i pastori latini, Roma 2003, Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac dappertutto alla tutela e all'incremento del bene spirituale dei fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede, anche attra- verso la costituzione di parrocchie e di esarcati o eparchie Del Visitatore nulla si dice riguardo alla sua dignità o ai suoi titoli. E' opportuno, in ogni caso, che la persona inviata sia un Vescovo della Curia Patriarcale o Arcivescovile Maggio- re oppure che il Sinodo dei Vescovi di quella Chiesa designi un Vescovo che risieda in Curia con l'incarico di mantenere i lega- mi con i fedeli in diaspora. Poiché si tratta di fedeli non sogget- ti alla potestà del Patriarca o Arcivescovo Maggiore, il Visitato- re non potrà ricevere alcuna facoltà e potrà esercitare, nel cor- so della visita, soltanto le facoltà che gli saranno eventualmen- te concesse dai singoli Vescovi ai quali sono afÀ dati i fedeli15. In base alle relazioni del Visitatore il Sinodo potrà fare delle pro- poste concrete alla Sede Apostolica.
Non possiamo affrontare l'argomento della potestà territo- riale del Patriarca senza far riferimento all'ambito di applica- zione delle leggi. Normalmente le leggi sono emanate dal Sino- do dei Vescovi, promulgate dal Patriarca e hanno vigore dentro il territorio16.
Se si tratta però di leggi di indole liturgica esse hanno vigo- re sui propri fedeli non soltanto entro i conÀ ni territoriali del- la Chiesa patriarcale ma anche fuori, nella diaspora.
Nel caso delle leggi disciplinari, o di altre decisioni del Sino- do, il loro valore giuridico è vincolato alla territorialità. Ma, se queste leggi o decisioni sono state approvate dalla Sede Apo- stolica, hanno valore giuridico dappertutto. Il CCEO, can. 150 CCEO, can. 150 §2. Le leggi emanate dal Sinodo dei Ve- scovi della Chiesa patriarcale e promulgate dal Patriarca, se sono leggi liturgiche hanno vigore dappertutto; se invece 15 Cfr. M. BROGI, «Cura pastorale di fedeli di altra Chiesa ‘sui iuris'», in Revista Española de Derecho Canónico 53 (1996), 128.
16 Cfr. CCEO, cann. 110 e 150.
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sono leggi disciplinari, o se si tratta di tutte le altre decisio- ni del Sinodo, hanno valore giuridico entro i conÀ ni del ter- ritorio della Chiesa patriarcale. §3. Vogliano i Vescovi epar- chiali costituiti fuori dei conÀ ni del territorio della Chiesa patriarcale attribuire valore giuridico nelle proprie epar- chie alle leggi disciplinari e a tutte le altre decisioni sinoda- li che non eccedono la loro competenza; se però queste leggi o decisioni sono state approvate dalla Sede Apostolica, han- no valore giuridico dappertutto.
La scelta di dare alle leggi liturgiche un valore vincolante anche fuori dal territorio di una Chiesa Patriarcale o Arcive- scovile Maggiore può essere motivata, altresì, dall'importanza che il patrimonio liturgico assume nella conservazione della propria identità.
In conclusione si può affermare che il nuovo Codice orienta- le, benché non abbia esteso la potestà del Gerarca orientale fuori del proprio territorio, ha creato tante possibilità giuridi- che per la tutela del rito dei fedeli e la loro cura nella diaspora. Il CCEO fornisce ogni mezzo pastorale per poter provvedere ai propri fedeli fuori dal territorio delle Chiese patriarcali, men- tre «è tutt'altro che certo o perÀ no solidamente probabile che una eventuale generica estensione della potestà dei Patriarchi su tali fedeli fosse una buona soluzione»17. Oltre alla possibili- tà dei Patriarchi di seguire i propri fedeli attraverso le modali- tà viste sopra, la legislazione della Chiesa cattolica prevede anche altri modi di venire in aiuto a questi fedeli. Si tratta so- prattutto di strutture previste per la Chiesa latina delle quali ci occuperemo in seguito.
2 Le strutture previste del Codice latino
per la cura pastorale dei fedeli orientali
Oggi ci confrontiamo spesso con casi di fedeli appartenenti alle Chiese orientali aventi, per diverse circostanze, il domicilio 17 I. ŽUŽEK, «Un Codice per una "Varietas Ecclesiarum"», 258.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac o il quasi domicilio in territori latini, dove manca il proprio parroco oppure dove non è costituita una Gerarchia orientale. E' un problema quanto mai attuale, a cui viene incontro il de- creto conciliare CD, che al numero 23 afferma: «Dove si trovano fedeli di diverso rito, il Vescovo deve provvedere alle loro necessità spirituali, sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario episcopale, munito delle necessarie facoltà e, se op- portuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se stesso esercitando l'incarico di ordinario di diversi riti». (CD 23)Lo stesso decreto CD aggiunge in seguito che: «ogni volta che lo richieda un saggio governo della dioce- si, il Vescovo può costituire uno o più vicari episcopali, colo- ro cioè che in forza del diritto stesso, [.] nei riguardi dei fedeli di un determinato rito, godono dello stesso potere che il diritto comune attribuisce al vicario generale». (CD 27)Quanto stabilito nel CD ai numeri 23 e 27 è una novità ri- spetto alla normativa del CIC ‘17; tale situazione veniva, inve- ce, regolata nel Motu proprio Cleri Sanctitati: CS, can. 432 §4.1°: Si in aliqua dioecesi ritus latini ad- sint communitates À delium ritus orientalis, constituatur Syncellus qui de iis curam suscipiat: qui si À eri potest, sit et ipse ritus orientalis, secus, sacerdos latini ritus, idoneus ac rerum orientalium bene doctus, assumatur.
Ispirandosi ai documenti conciliari e tenendo presente la normativa precedente, il Codice latino stabilisce, tra i compiti pastorali del Vescovo, quello di provvedere alla cura degli orientali che si trovano nella sua diocesi mediante sacerdoti, parroci oppure costituire per essi un Vicario episcopale: CIC, can. 383 §2: Se il Vescovo ha nella sua diocesi fede- li di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito, sia median- te un Vicario episcopale. Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 La condizione giuridica dei fedeli orientali.
CIC, can. 476: Ogni qualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti dal Vescovo diocesa- no anche uno o più Vicari episcopali; essi hanno la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni seguenti, spetta al Vicario generale, o per una parte determinata della diocesi, [.] o in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto determinato di persone. L'obbligo dell'autorità competente di assicurare la cura pa- storale dei fedeli orientali e di costituire le strutture necessa- rie, laddove ci sia il sufÀ ciente numero di persone di questo rito, è un'esigenza che scaturisce dallo stesso diritto dei fedeli di rendere culto a Dio secondo le legittime prescrizioni del pro- prio rito18. In deÀ nitiva si tratta di assicurare ai fedeli orienta- li la tutela della propria identità.
Anche il Codice orientale nel canone correlativo stabilisce CCEO, can. 193 §1: Il Vescovo eparchiale alla cui cura sono afÀ dati dei fedeli cristiani di un'altra Chiesa sui iuris ha il grave obbligo di provvedere in ogni modo afÀ nché que- sti fedeli cristiani conservino il rito della propria Chiesa, lo coltivino e lo osservino con tutte le loro forze e favoriscano le relazioni con l'autorità superiore della stessa Chiesa.
§2. Il Vescovo eparchiale provveda alle necessità spiri- tuali di questi fedeli cristiani, per quanto è possibile, me- diante presbiteri o parroci della stessa Chiesa sui iuris e fedeli cristiani, oppure anche mediante un Sincello costitu- ito per la cura di questi fedeli cristiani.
§3. I Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Sincelli per la cura dei fedeli cristia- ni delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria auto- rità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa ven- ga deferita alla Sede Apostolica.
18 Cfr. L. LORUSSO, Gli orientali cattolici e i pastori latini, 88.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac L'ultimo paragrafo di questo canone sembrerebbe avere ri- levanza anche per i Vescovi latini. La PontiÀ cia Commissione per la Revisione del CICO avrebbe voluto estendere questa norma anche alla Chiesa latina19. Il testo promulgato non fa però nessuna menzione espressa per cui, a norma del CCEO, can. 1, la disposizione vincola giuridicamente soltanto gli orientali. Tuttavia, essendo questa una questione che presenta grande somiglianza nelle due legislazioni, si può ricorrere all'interpretazione in base ai luoghi paralleli20. Prima di nomi- nare dei sacerdoti, parroci o vicari episcopali per questi fedeli, i Vescovi latini dovrebbero prendere contatto con la loro Ge- rarchia, specialmente con il loro Patriarca21 (nel caso si trat- tasse di fedeli appartenenti ad una Chiesa patriarcale). Non bisogna dimenticare che i fedeli delle Chiese orientali, anche se afÀ dati alla cura del Gerarca di un'altra Chiesa sui iuris, rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa sui iuris (cf. CCEO, can. 38).
Anche per quanto dispone il Codice latino riguardo ai Vica- ri episcopali, il CCEO, can. 246, stabilisce allo stesso modo del CCEO, can. 246: Ogni qualvolta lo richiede il buon go- verno dell'eparchia, possono essere costituiti uno o più Sin- celli, i quali cioè per il diritto stesso hanno la medesima potestà che il diritto attribuisce al Protosincello relativa- mente a una determinata parte dell'eparchia o in un deter- minato genere di affari, oppure nei riguardi dei fedeli cri- stiani ascritti ad un'altra Chiesa sui iuris o di un determi- nato raggruppamento di persone.
Un altro modo per venire incontro alla cura dei fedeli orien- tali è la costituzione di parrocchie personali sulla base del rito. 19 Cfr. Nuntia 24-25, Schema 1986, can. 191, 35.
20 Cfr. D. SALACHAS, «Problematiche interrituali nei due codici orienta- le e latino», in Apollinaris 67 (1994) 641.
21 Cfr. M. BROGI, «I Cattolici Orientali nel Codex Iuri Canonici», in Antonianum 58 (1983) 237.
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Il criterio generale per determinare la giurisdizione di una parrocchia, sia nel Codice latino sia nel Codice orientale, è quello territoriale, non escludendo però altri criteri con i quali si possa venire meglio in aiuto ai fedeli. Nella legislazione precedente per costituire parrocchie per- sonali era necessario l'indulto apostolico: CIC ‘17, can. 216 §4: Non possunt sine speciali apostoli- co indulto constitui paroeciae pro diveristate sermonis seu nationis À delium in eadem civitate vel territorio degen- tium, nec paroeciae mere familiares aut personales; ad con- stitutas autem quod attinet, nihil innovandum, inconsulta Apostolica Sede.
La necessità dell'indulto pontiÀ cio era sancita anche dal Motu proprio Cleri Sanctitati al can. 160 §4, 1°: CS, can. 160 §4, 1°: Non possunt sine speciali Sedis Apo- stolicae indulto constitui paroeciae pro diversitate sermo- nis À delium eiusdem ritus in eadem civitate vel territorio degentium, nec paroeciae mere familiares aut personales; ad constitutas autem quod attinet, nihil innovandum, in- consulta Apostolica Sede.
A distanza di quarant'anni il legislatore ha sentito l'esigen- za di annoverare tra le diverse parrocchie personali anche quelle costituite sulla base del rito, fatto che non avveniva, invece, nel CIC ‘1722.
La legislazione attuale, circa la possibilità di costituire par- rocchie personali in base al rito dei fedeli, non prevede più la necessità dell'indulto pontiÀ cio. Infatti, il CIC, can 518, come pure il suo corrispondente del CCEO, can. 280 §1, stabilisce: CIC, can. 518: Come regola generale, la parrocchia sia territoriale, tale cioè che comprenda tutti i fedeli di un determinato territorio; dove però risulti opportuno, ven- gano costituite parrocchie personali, sulla base del rito, 22 Codex Iuris Canonici, 1917.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac della lingua, della nazionalità dei fedeli appartenenti ad un territorio, oppure anche sulla base di altre precise motivazioni.
Nel caso in cui nelle diocesi latine si costituiscono delle par- rocchie personali per quei fedeli di un determinato rito, giuri- dicamente esse fanno parte integrante della diocesi latina, e i parroci del medesimo rito fanno parte integrante del clero dio- cesano del Vescovo latino. I fedeli, invece, anche se sono giuri- dicamente sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo, non cessa la loro appartenenza alla propria Chiesa orientale, re- stando essi sempre ascritti alla propria Chiesa sui iuris23. Il suddetto canone, come anche il CIC, can. 383 §2, non fa nessun riferimento alla Chiesa sui iuris di quei fedeli. Il Vesco- vo latino, tuttavia, sebbene i fedeli orientali siano sotto la sua giurisdizione, prima di istituire per essi delle parrocchie perso- nali, di designare un sacerdote come assistente o parroco, o addirittura un vicario episcopale, si dovrebbe mettere in con- tatto sia con la Congregazione per le Chiese Orientali sia con la loro Gerarchia e in particolare con il loro Patriarca, se tali fedeli appartenessero ad una Chiesa patriarcale24.
Il decreto conciliare sull'ufÀ cio pastorale dei vescovi li esor- ta, come abbiamo ora visto, a provvedere alle necessità dei fe- deli orientali che si trovano nel loro territorio sia attraverso sacerdoti, parrocchie, vicari episcopali sia da se stessi come Or- dinari di diversi riti. Poi aggiunge: «Ma se tutto questo, secon- do il giudizio della Sede apostolica, per ragioni particolari non si può fare, si costituisca una gerarchia propria per ciascun rito» (CD 23). Il decreto conciliare prevede, dunque, anche l'erezione di una Gerarchia propria per ciascun rito nel terri- torio delle diocesi latine25.
23 D. SALACHAS, Lo stato giuridico delle minoranze di fedeli cattolici nei territori della Chiesa latina, Firenze 1997, 22.
24 Cfr. M. BROGI, «I Cattolici Orientali nel Codex Iuri Canonici», 237.
25 Per la questione delle giurisdizioni parallele si veda l'articolo di P. SZABÓ, «Stato attuale e prospettive della convivenza delle Chiese cattoliche Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 La condizione giuridica dei fedeli orientali.
A norma del CIC, can. 372 §1, le diocesi o le chiese partico- lari sono circoscritte entro un determinato territorio. Anche se raccomandato da questo canone, come regola generale, il crite- rio territoriale non è un elemento essenziale della chiesa par- ticolare. Il CIC, can 369, infatti, offrendo una sintesi teologica della chiesa particolare in base a CD 11, nella sua deÀ nizione non menziona l'elemento territoriale: CIC, can. 369: La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene afÀ data alla cura pastorale del Vescovo con la co- operazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Van- gelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica.
Nonostante questa nuova impostazione di origine concilia- re, la determinazione territoriale della chiesa particolare rima- ne stabile. In ogni caso, il Codice latino nel secondo paragrafo dell'anzidetto can. 372 prevede: CIC, can. 372 §2: Tuttavia dove a giudizio della Supre- ma Autorità della Chiesa, sentite le Conferenze Episcopali interessate, l'utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi.
La legislazione latina considera la possibilità di circoscrizio- ni ecclesiastiche distinte nello stesso territorio sulla base del rito dei fedeli. Questa possibilità, tuttavia, deve intendersi come vera eccezione. Di norma, anche in base alle antiche tra- dizioni, nello stesso territorio non deve esistere che una sola sui iuris», in Territorialità e personalità nel diritto canonico e ecclesiasti- co, 225-253.
26 Cfr. L. LORUSSO, Gli orientali cattolici e i pastori latini, 83.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac L'ordinamento della Chiesa prevede quattro tipi di circo- scrizione ecclesiastica di carattere personale27: 1. Le diocesi personali (CIC, can. 369); 2. Le prelature personali (CIC, cann. 294-297)28; 3. Gli ordinariati militari29; 4. Gli ordinariati latini per la cura di fedeli di rito orientale.
Dal punto di vista strutturale e di regime giuridico, tra le caratteristiche comuni alle varie circoscrizioni personali van- no segnalate le seguenti30: - sono coetus À delium o portiones populi Dei delimitati, se- guendo oggettivamente e direttamente un criterio perso- nale, come per esempio il rito; - sono erette dalla Santa Sede dietro parere delle Conferen- ze Episcopali interessate (CIC, can. 372 §2); - hanno un proprio diritto speciale, stabilito dalla Suprema Autorità, che determina gli elementi speciÀ ci propri; - richiedono una forma di coordinamento con le Gerarchie territoriali locali; - hanno una qualche dimensione territoriale giuridicamen- te rilevante, come la Chiesa - sede dell'Ordinario, la curia, il rispettivo seminario; 27 Cfr. J. I. ARRIETA, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica, Milano 28 L'unica prelatura personale al momento è quella dell'Opus Dei, eretta da Giovanni Paolo II con la Const. Ap. Ut Sit (28 novembre 1982), in AAS 75 (1983) 423-424. 29 L'istituto dell'ordinariato militare fu creato da Giovanni Paolo II con la Const. Ap. Spirituali militum curae (21 aprile 1986), in AAS 78 (1986) 481-486. Esso sostituisce la precedente À gura dei vicariati ca- strensi, tipizzata nel 1951 dall'Istruzione Solemne sempre. Cfr. S. C. CON-SISTORIALIS, Instr. Solemne Sempre, de Vicariis Castrensibus (23 aprile 1951), in AAS 43 (1951) 562-565.
30 Cfr. J. I. ARRIETA, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica, 359-360.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 La condizione giuridica dei fedeli orientali.
- sono sottoposte ai normali controlli gerarchici di qualsiasi circoscrizione: visita ad limina, relazione quinquennale Rimanendo saldo il principio che stabilisce la presenza di una sola Gerarchia in un determinato territorio, la legislazio- ne prevede, dunque, come eccezione, la possibilità di circoscri- zioni ecclesiastiche distinte nello stesso territorio sulla base del rito dei fedeli. Gli ordinariati31 sono delle strutture giuridiche latine che devono provvedere alle necessità pastorali dei fedeli di rito orien- tale non aventi Gerarchia di rito proprio nel paese in cui dimo- rano32. Generalmente essi sono pluri-rituali (Argentina, Au- stria, Brasile e Francia), rivolti a tutti i fedeli cattolici di rito orientale dimoranti in un paese, indipendentemente dal rito o dalla Chiesa sui iuris di appartenenza. L'ordinariato di Polonia, sebbene appaia nell'Annuario PontiÀ cio come pluri-rituale, 31 Gli ordinariati «sono strutture ecclesiastiche geograÀ che stabilite per la comunità cattoliche orientali che non hanno gerarchia proprio nel luogo. A capo dell'ordinariato c'è un Prelato col titolo di Ordinario, no- minato dalla Santa Sede, con giurisdizione sugli orientali cattolici sprov- visti di Vescovo proprio. Gli ordinariati hanno avuto inizio con la Litt. Ap. OfÀ cium supremi Apostolatus del 15 luglio 1912». Annuario PontiÀ cio 2004, 1693. Arrieta sostiene invece che gli ordinariati risalgono al 1930 e rappresentano un'ulteriore evoluzione degli esarcati apostolici (conÀ gu- rati nell'attuale forma giuridica con la creazione nel 1912 dell'esarcato apostolico ruteno di Canada). Cfr. J. I. ARRIETA, Diritto dell'organizzazio- ne ecclesiastica, 365. Per una statistica degli ordinariati nel mondo, cfr. Annuario PontiÀ cio 2009, 1058-1062.
32 Attualmente gli ordinariati sono 8: Argentina (19.02. 1959 - O. per i fedeli di rito orientale sprovvisti di Ordinario del proprio rito); Austria (3.10.1945 e 13.06.1956 – O. per i fedeli di rito bizantino); Brasile (14.11.1951 – O. per i fedeli di rito orientale sprovvisti di Ordinario del proprio rito); Europa Orientale (13.07.1991 – O. per gli armeni cattolici dell'Europa Orientale); Francia (16.06.1954 – O. per i fedeli orientali sprovvisti di Ordinario del proprio rito); Grecia (21.12.1925 – O. per i cattolici di rito armeno residenti in Grecia); Polonia (16.01.1991 – O. per i fedeli di rito orientale sprovvisti di Ordinario del proprio rito); Romania (5.06.1930 – O. per i cattolici di rito armeno residenti in Romania). Cfr. Annuario PontiÀ cio 2009, 1058-1062.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac riguarda soltanto gli armeni33. Per gli armeni sono istituiti an- che gli Ordinariati di Europa Orientale, Grecia e Romania. La cura dei fedeli, in questi ordinariati, è afÀ data normal- mente ad un Vescovo di rito latino in qualità di Ordinario pro- prio, senza creare uno speciÀ co ufÀ cio episcopale con propria sede e chiesa. Egli deve essere nominato a tale ufÀ cio dal Som- mo PonteÀ ce34. Non raramente, la giurisdizione dell'Ordinario sui fedeli orientali si estende all'intero Stato di appartenenza e supera pertanto i conÀ ni della loro diocesi estendendosi su altre diocesi, gli Ordinari delle quali, secondo la legislazione orientale35, dovrebbero essere i Gerarchi di quei fedeli36.
La giurisdizione e i compiti dell'Ordinario degli orientali vengono stabiliti nel decreto di erezione. Tale decreto determi- na la natura della potestà dell'Ordinario, il genere di coordina- mento e dipendenza nei confronti del Vescovo locale, oppure rispetto alla Gerarchia cattolica orientale37.
33 L'Ordinariato degli armeni di Polonia succede a quello per i fedeli di rito greco-cattolico e di rito armeno, eretto dieci anni prima e soppres- so il 16 gennaio 1991 con il ripristino dell'eparchia di Przemysl, di rito bizantino-ucraino. Cfr. M. BROGI, «Cura pastorale», 130.
34 Ad esempio, Giovanni Paolo II ha accettato la rinuncia all'ufÀ cio di Ordinario per i cattolici di rito orientale residenti in Francia e sprovvisti di Ordinario proprio, canonicamente presentata dal Card. Jean-Marie Lustiger, Arcivescovo emerito di Parigi e ha nominato come Ordinario per i suddetti fedeli il suo successore, Mons. André Vingt-Trois. Cfr. L'Os- servatore Romano, 14-15 marzo 2005, 1.
35 Cfr. CS, can. 22 e CCEO, can. 91636 Cfr. M. BROGI, «Cura pastorale», 13037 J. I. ARRIETA, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica, 366. Lo stesso Arrieta esempliÀ ca le scelte diverse fatte dal diritto speciale: in Francia la giurisdizione dell'Ordinario è cumulativa con quella degli Ordinari lo- cali e questi ultimi devono agire soltanto in via sussidiaria, benché sia necessario il loro consenso per la validità degli atti che gli riguardino. Cfr. CONGREGTIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS, Déclaration interpretative du dé- cret du 27 juillet 1954 (30 aprile 1986), in AAS 78 (1986) 784-786. In Argentina e in Brasile il decreto di erezione stabilisce che la «potestas iurisdictionis Ordinarii in praedictos À deles ritus orientalis erit exclusi- va». Cfr. S.CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI, Decr. Annis praeteris (19 Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 La condizione giuridica dei fedeli orientali.
L'Ordinario, nell'esercizio della sua funzione, è investito dalle attribuzioni proprie di un Vescovo diocesano, e i vari de- creti sanciscono il suo dovere di costituire chiese, erigere par- rocchie per i fedeli orientali, nominare i sacerdoti, curare la formazione dei seminaristi, provvedere alle necessarie opere educative ed assistenziali38. I decreti di erezione stabiliscono anche le modalità di collaborazione tra l'Ordinario degli orien- tali e gli Ordinari del luogo. L'Ordinario per i fedeli orientali residenti in Francia, per esempio, deve in questi casi, raggiun- gere ad validitatem accordi previ con l'Ordinario del luogo mentre nulla viene indicato in tal senso per gli altri Ordinaria- ti, la cui potestà e conÀ gurata diversamente39.
Gli ordinariati sono istituzioni latine praeter legem40. Il Co- dice orientale ignora tale À gura mentre prevede, dove ciò fosse febbraio 1959), in AAS 54 (1962) 49-50; Decr. Cum À delium (14 novem- bre 1951), in AAS 44 (1952) 382-383.
38 Cfr. J. I. ARRIETA, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica, 366; L. LORUSSO, Gli orientali cattolici e i pastori latini, 85.
39 Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Déclaration interpréta- tive du décret du 27 juillet 1954, 30 aprile 1986. Dalla stessa Dichiarazio- ne possiamo trarre alcuni degli compiti degli Ordinari degli orientali: 1. autorizzare la costituzione di nuove comunità legate a delle Chiese orien- tali, sentito il parere dell'autorità superiore delle Chiese orientali inte- ressate; 2. riconoscere, dopo il parere dell'autorità superiore della Chiesa orientale, i gruppi e le associazioni di fedeli latini che intendono vivere secondo le tradizioni di una Chiesa orientale, celebrando la liturgia e vi- vendone la spiritualità; 3. ediÀ care delle Chiese o luoghi di culto, autoriz- zare la loro costruzione o il loro adattamento in favore dei fedeli orienta- li; 4. erigere delle parrocchie orientali, nominare i loro parroci e i presbiteri incaricati di un ministero presso i fedeli o comunità legate a una Chiesa orientale, dopo aver consultato o dietro proposta dell'autorità superiore di questa Chiesa; 5. approvare ad normam iuris gli statuti dei monasteri e degli istituti di vita consacrata e di tutte le altre associazioni o gruppi legati a una Chiesa orientale. Cfr. L. LORUSSO, Gli orientali cat- tolici e i pastori latini, 86.
40 Eccetto l'ordinariato per gli armeni cattolici dell'Europa Orientale che è afÀ dato ad un Vescovo ed è equiparabile ad un esarcato apostolico.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac necessario, la costituzione di esarcati apostolici41. Ad essi è ri- servato il Titolo VIII del CCEO: De Exarchiis et de Exarchis, cann. 311-321.
Gli esarcati costituiscono circoscrizioni ecclesiastiche go- vernate da un Esarca ed erette entro o al di fuori dei territori soggetti a Chiese Patriarcali o Arcivescovili Maggiori: CCEO, can. 311: §1. L'esarcato è una porzione del popo- lo di Dio che, per speciali circostanze, non viene eretta in eparchia e che, circoscritta da un territorio o con qualche altro criterio, è afÀ data alla cura pastorale dell'Esarca.
§2. Nell'erezione, modiÀ cazione e soppressione di un esarcato che è situato entro i conÀ ni del territorio di una Chiesa patriarcale occorre osservare il can. 85, §3; la erezio- ne, modiÀ cazione e soppressione di tutti gli altri esarcati compete alla sola Sede Apostolica.
I motivi della mancata erezione in eparchia sono rappresen- tati da speciali circostanze che possono essere tra le più svaria- te: la considerazione del contesto storico, geograÀ co, politico, sociale e religioso della comunità dei fedeli destinataria di un simile provvedimento, la possibilità di sussistenza economica, l'utilità e la necessità del bene spirituale dei fedeli, la salva- guardia del proprio rito, specie di quanti vivono fuori del terri- torio della Chiesa Patriarcale o Arcivescovile Maggiore42. Le fonti del can. 311 riportano tra i motivi di erezione di un esar- cato non ancora costituito in eparchia, l'esiguo numero di fe- 41 Gli esarcati apostolici «equivalgono ai Vicariati Apostolici del diritto latino e sono circoscrizioni ecclesiastiche rette da un Esarca e stabilite in territori non soggetti ai Patriarchi né agli Arcivescovi Maggiori, nei quali non è stata organizzata la gerarchia della Chiesa orientale sui iuris (CCEO, can. 311). Dall'Esarca Apostolico dipendono tutti i fedeli della propria Chiesa sui iuris. L'Esarca è sempre nominato dalla Santa Sede (CCEO, can. 314 §1) ed esercita la giurisdizione nel nome del Romano PonteÀ ce». Annuario PontiÀ cio 2004, 1693. Per la À gura dell'esarcato apostolico si veda anche l'articolo di D. M. JAEGER, «Erezioni di circoscrizioni ecclesiasti- che orientali», in Antonianum 75 (2000) 499-521, specialmente 514-521. 42 Cfr. L. SABBARESE, «Commento al can. 311», in P. V. PINTO (a cura di), Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, 277.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 La condizione giuridica dei fedeli orientali.
deli o altra grave causa43. Nonostante ciò, si deve tenere conto che i fedeli, proprio perché membri della Chiesa universale, devono poter essere membri di una Chiesa particolare che ri- specchi la Chiesa universale. Perciò, gli esarcati, che sono cir- coscrizioni dalla À gura eccezionale, non possono essere conce- piti a perdurare stabilmente, per tutto il futuro prevedibile, ma soltanto come realtà transitorie, destinate a trasformarsi – in un futuro più o meno vicino – in Chiese particolari piena- mente costituite, ossia eparchie vere e proprie. Quindi l'erezio- ne degli esarcati dovrebbe darsi soltanto in presenza di una speranza fondata che – in un futuro più o meno prevedibile – queste nuove populi Dei portiones possano acquistare o, secon- do i casi, perfezionare gli elementi ancora non presenti, o non completamente presenti, richiesti perché ci siano delle Chiese particolari pienamente costituite44. Gli esarcati apostolici45, fuori del territorio della Chiesa Patriarcale e Arcivescovile 43 Cfr. Motu proprio Cleri sanctitati, cann. 366 §1 e 388 §1.
44 Cfr. D. M. JAEGER, «Erezioni di circoscrizioni ecclesiastiche orientali», 45 Gli esarcati apostolici sono 16: America Latina e Messico (3.07.1981 – per i fedeli di rito armeno residenti in America Latina e Messico); Ar- gentina (20.04.2002 – per i fedeli Greco-Melkiti residenti in Argentina); Francia (22.07.1960 – per i fedeli Ucraini di rito bizantino residenti in Francia); Germania e Scandinavia (17.04.1959 – per i fedeli Ucraini di rito bizantino residenti in Germania e Scandinavia); Gran Bretagna (8.03.1967 – per i fedeli Ucraini di rito bizantino residenti in Gran Breta- gna); Grecia (11.06.1932 – per i cattolici greci di rito bizantino); Harbin (20.05.1928 – per i Russi di rito bizantino e per tutti i cattolici di rito orientale - China); Istanbul, Costantinopoli (11.06.1911 e 25.11.1996 – per i fedeli di rito bizantino residenti in Turchia); Macedonia (11.01.2001 – per i cattolici di rito bizantino residenti nella ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia); Miskolc (4.06.1924 – per i cattolici di rito bizantino in Ungheria); Repubblica Ceca (18.01.1996 – per i cattolici di rito bizantino residenti nella Repubblica Ceca); Russia (1917 – per i cattolici di rito bi- zantino); Serbia e Montenegro (28.08.2003 – per i cattolici di rito bizan- tino residenti in Serbia e Montenegro); SoÀ a (1926 – per i cattolici di rito bizantino-slavo residenti in Bulgheria); Venezuela (19.02.1990 – per i fe- deli Greco-Melkiti residenti in Venezuela; 22.06.2001; per i fedeli Siri residenti in Venezuela). Cfr. Annuario PontiÀ cio 2009, 1058-1062. Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac Maggiore46, sono eretti mediante Costituzione Apostolica da parte del Romano PonteÀ ce e riguardano sempre i fedeli ap- partenenti ad una concreta Chiesa orientale. Quanto al Gerar- ca di queste Chiese, il decreto conciliare OE 7 stabilisce che: «Dovunque si costituisce un gerarca di qualche rito fuo- ri dei conÀ ni del territorio patriarcale, a norma del diritto esso rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito». (OE 7)L'autorità competente per l'erezione degli ordinariati e de- gli esarcati è la Santa Sede che agisce attraverso la Congrega- zione per le Chiese Orientali.
La Congregazione per le Chiese Orientali ha, tra le sue competenze47, quella di vigilare con premurosa attenzione i fe- 46 Entro i conÀ ni del territorio di una Chiesa Patriarcale l'erezione, la modiÀ ca e la soppressione di un esarcato spetta al Patriarca col consenso del Sinodo permanente: CCEO, can. 85 §3: Il Patriarca, col consenso del Sinodo permanente, può erigere, mutare e sopprimere degli esarcati. Tutto ciò vale anche nel caso di esarcati entro i conÀ ni di una Chiesa 47 La Congregazione per le Chiese Orientali tratta le materie concer- nenti le Chiese orientali cattoliche sia circa le persone sia circa le cose. Esercita ad normam iuris sulle eparchie, sui Vescovi, sul clero, sui reli- giosi e sui fedeli delle Chiese orientali le facoltà che la Congregazione per i Vescovi, per il Clero, per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e per l'Educazione cattolica hanno all'interno della Chiesa la- tina. Inoltre, ha autorità esclusiva sugli orientali e sui latini nelle se- guenti "regioni orientali": Egitto e penisola del Sinai, Eritrea ed Etiopia del Nord, Albania meridionale, Bulgaria, Cipro, Grecia, Iran, Iraq, Liba- no, Palestina, Siria, Giordania, Turchia e Afganistan. La competenza si estende a tutti gli affari, che sono propri delle Chiese Orientali e che de- vono essere deferiti alla Sede Apostolica, anche se sono misti, cioè quegli affari che, si tratti di cose o di persone, riguardano anche i latini, come ad esempio il cambiamento del rito. Quando il CCEO rinvia alla Sede Apo- stolica si intende questa Congregazione, competente per trattare gli affa- ri sia circa la struttura e l'ordinamento delle Chiese Orientali, sia l'eser- cizio delle funzioni di insegnare, di santiÀ care e di governare, sia circa le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri. Inoltre, nelle regioni sopra menzionate nelle quali questa Congregazione ha competenza esclusiva anche sui latini, essa deve procedere dopo aver consultato, se lo richiede Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 La condizione giuridica dei fedeli orientali.
deli orientali presenti in territori latini. Essa adempie tale missione anche attraverso l'invio di Visitatori: PB 59: La Congregazione segue parimenti con premuro- sa diligenza le Comunità di fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina, e provve- de alle loro necessità spirituali per mezzo di Visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria Gerarchia, dopo aver consultato la Congregazione competente per la costi- tuzione di Chiese particolari nel medesimo territorio.
La Congregazione invia dei Visitatori, con titolo di suoi De- legati, con lo scopo di incontrare, sostenere ed incoraggiare detti fedeli, di facilitare il loro dialogo con gli Ordinari. Nella prassi della Santa Sede, in determinati casi, è stato invece isti- tuito un Visitatore stabile. Si tratta di un Visitatore della Con- gregazione oppure di un Visitatore Apostolico, cioè di nomina pontiÀ cia, e dotato, in casi particolari, di determinate facoltà48.
La legislazione attuale, come risulta dai casi esaminati, pre- vede una duplice À gura di Visitatore. Quella considerata da PB 59 e quella prevista dal CCEO, can. 148. Benché tutti e due siano istituiti per venire incontro alle difÀ coltà dei fedeli della diaspora, il Visitatore inviato dalla Santa Sede ha competenze diverse rispetto a quello mandato dal Patriarca.
l'importanza della cosa, il Dicastero competente per la stessa materia nei confronti della Chiesa latina. Particolare sollecitudine compete a questa Congregazione per i fedeli orientali in territori latini. Essa vigila con at- tenzione, anche per mezzo di Visitatori, sui nuclei non ancora organizza- ti di fedeli orientali e, per quanto è possibile, provvederà alle loro neces- sità spirituali, anche costituendo una gerarchia propria dopo aver consultato la Congregazione per i Vescovi o la Congregazione per l'Evan- gelizzazione dei Popoli competente per la costituzione di Chiese partico- lari nel medesimo rispettivo territorio. Cfr. D. SALACHAS, «Congregazione per le Chiese Orientali», in P. V. PINTO (a cura di), Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana, Città del Vaticano 2003, 81-84.
48 Cfr. M. BROGI, «Cura pastorale», 129.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac La Costituzione Apostolica Pastor Bonus, allo stesso nume- ro 59, avverte, inoltre, che la dove il numero dei fedeli e le cir- costanze lo richiedono, la Congregazione per le Chiese Orien- tali può prevedere al loro bene spirituale anche mediante una propria Gerarchia. In questo modo la Pastor Bonus aggiunge un altro elemento, il numero dei fedeli, a quelli già previsti dai due Codici afÀ nché si possano costituire delle Chiese particola- ri orientali in territori a popolazione prevalentemente latina. Prima di arrivare a questo provvedimento, però, si deve proce- dere alla consultazione delle Congregazioni competenti per la costituzione di chiese particolari nel medesimo territorio49.
La Sede Apostolica esprime la sua particolare attenzione verso i fedeli orientali e la conservazione della loro identità anche attraverso il lavoro del PontiÀ cio Consiglio per i Migran- ti e gli Itineranti50.
Cercando di riassumere quanto detto possiamo, dunque,
affermare che la legislazione attuale prevede la tutela dei riti e dei diritti fondamentali dei fedeli, attraverso tre organi di go- 49 Si tratta della Congregazione per i Vescovi oppure della Congrega- zione per l'Evangelizzazione dei Popoli.
50 Nell'Istruzione Erga Migrantes viene fatto un particolare accenno alla situazione dei migranti cattolici orientali e vengono date delle preci- se indicazioni per la loro cura pastorale nel dovuto rispetto della loro identità e del proprio patrimonio rituale. «In relazione ai migranti catto- lici la Chiesa contempla una pastorale speciÀ ca, dettata dalla diversità di lingua, origine, cultura, etnia e tradizione, o da appartenenza ad una determinata Chiesa sui iuris, con proprio rito, che si frappongono spesso a un pieno e rapido inserimento dei migranti nelle parrocchie territoriali locali, o che sono da tener presenti in vista dell'erezione di parrocchie o gerarchia propria per i fedeli di determinate Chiese sui iuris. Ai tanti sradicamenti a cui l'espatrio forzatamente sottopone, non si dovrebbe infatti aggiungere anche quello dal rito o dall'identità religiosa del mi- grante», AAS 96 (2004) 787. La stessa Istruzione, dopo aver ricordato a riguardo dei cattolici di rito orientale l'obbligo giuridico di osservare do- vunque – quando sia possibile – il proprio rito, indica le strutture previ- ste dai due Codici per la cura di questi fedeli. Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE SPIRITUALI MIGRANTIUM ATQUE ITINERANTIUM CURA, Instr. Erga Migrantes caritas Christi (3 maggio 2004), in AAS 96 (2004) 788-790.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 La condizione giuridica dei fedeli orientali.
1. Il Vescovo che ha nella sua diocesi fedeli appartenenti ad un'altra Chiesa sui iuris:- afÀ dando i fedeli orientali alla cura di sacerdoti o par- roci del medesimo rito (possiamo includere qui anche i parroci latini, sebbene non previsto dal CIC ma confor- memente al can. 916 § 4 del CCEO); - creando parrocchie personali sulla base del rito;- istituendo per loro un Vicario episcopale; 2. Il Patriarca o l'Arcivescovo Maggiore i cui fedeli hanno lasciato il territorio della sua giurisdizione:- inviando un Visitatore, insignito o meno del carattere - collaborando con i Gerarchi nel cui territorio i propri fedeli hanno trovato dimora; 3. La Sede Apostolica (coadiuvata dalla Congregazione per le Chiese Orientali e il PontiÀ cio Consiglio per i Migran- ti e gli Itineranti);- attraverso Visitatori, insigniti o no del carattere episco- - erigendo delle Circoscrizioni ecclesiastiche personali o delle Chiese particolari distinte sulla base del rito cioè delle Gerarchie proprie per ciascun rito (ordinariati, esarcati, eparchie); 3 I fedeli cristiani orientali afÀ dati a un Ordinario
o a un parroco latino
Il principio della territorialità è fondamentale nell'organiz- zazione della Chiesa Cattolica. Per il domicilio o il quasi domi- cilio a ciascun fedele corrisponde il proprio parroco e l'Ordina- rio del luogo della Chiesa sui iuris a cui è ascritto ( cfr. CIC can. 107 § 1; CCEO can. 916 § 1).
I fedeli orientali, per diverse circostanze, si possono trovare in varie condizioni: Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac 1. avere il domicilio nel territorio della propria Chiesa sui 2. essere domiciliati fuori del territorio della propria Chiesa sui iuris; 3. possono trovarsi fuori del proprio territorio ma avere un Gerarca della propria Chiesa sui iuris; 4. possono ritrovarsi in posti dove ci sia soltanto una Gerar- chia di un rito diverso.
Per i fedeli che si ritrovano nelle situazioni indicate ai nu- meri primo e terzo non ci sono particolari difÀ coltà riguardan- ti la loro condizione giuridica. Le difÀ coltà compaiono nei casi secondo e quarto. I fedeli orientali che hanno il domicilio o il quasi domicilio in territori dove manca il proprio parroco op- pure dove non è costituita una Gerarchia orientale propria, si possono trovare sotto la giurisdizione di un altro Ordinario, il più delle volte sotto quella del Vescovo latino. Nello stesso tem- po essi rimangono ascritti alla propria Chiesa sui iuris. Quale è dunque il loro stato giuridico? Nella prospettiva della tutela dei vari riti delle Chiese cat- toliche orientali il Legislatore del CCEO stabilisce un principio molto importante. I fedeli, sebbene afÀ dati51 alla cura di un altro Gerarca, rimangono ascritti alla propria Chiesa sui iuris: 51 Si è discusso se i fedeli orientali sono soltanto afÀ dati (commissi) o sono veri soggetti (subiecti) dei Gerarchi sotto la cui giurisdizione si tro- vano dimorando fuori del proprio territorio. La normativa precedente nel CS, can. 14 sosteneva: «Fideles ritus orientalis, Hierarchae vel parocho diversi ritus legitime subiecti, proprio ritui permanent adscripti». Il CCEO, can. 38 usa un termine diverso da quello dell'antico canone: «Fi- deles orientales, etsi curae Hierarchae vel parocho diverse Ecclesiae par- ticulari commissi, propriae tamen Ecclesiae permanent adscripti». Pujol sostiene, riportando la mens del Concilio (cfr. CD 23, 3), che i suddetti fedeli sono veri soggetti e non soltanto afÀ dati alla cura dei Gerarchi o dei parroci di un altra Chiesa sui iuris. Egli ribadisce che la nuova espres- sione, «curae commissi» non indicherebbe la vera giurisdizione che il Ve- scovo locale esercita su questi fedeli e perciò si dovrebbe conservare l'espressione precedente, cfr. C. PUJOL, «Condicio À delis orientalis ritus Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 La condizione giuridica dei fedeli orientali.
CCEO, can. 38: I fedeli cristiani delle Chiese orientali, anche se afÀ dati alla cura del Gerarca o del parroco di un'altra Chiesa sui iuris, rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa sui iuris.
Anche il Codice latino, riprendendo in parte la norma del CIC ‘17, can. 98 §552, e le direttive del Concilio (OE 4), tutela i vari riti stabilendo che: CIC, can. 112 §2: L'usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito di una Chiesa rituale di diritto proprio, non comporta l'ascrizione alla medesima Chiesa.
Il caso si presenta nei territori dove è costituita una Gerar- chia orientale e in quelli dove una tale Gerarchia non esiste. Di questi casi tratta più esplicitamente il canone 916 del CCEO: CCEO, can.916 §4: Se manca il parroco per alcuni fe- deli cristiani di qualche Chiesa sui iuris , il loro Vescovo eparchiale designi un parroco di un'altra Chiesa sui iuris che si prenda cura di costoro come parroco proprio, col consenso però del Vescovo eparchiale del parroco da de- signare.
Questo canone tratta di quei territori dove esiste una Ge- rarchia orientale, entro o fuori dei conÀ ni territoriali di una Chiesa orientale sui iuris. Mancando però il parroco per una comunità in un determinato luogo, il loro Vescovo eparchiale ha la possibilità di designare un parroco di un'altra Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, se esiste in quel luogo, che si prenda cura di costoro come proprio parroco a tutti gli effetti extra suum territorium», in Periodica de re canonica 73 (1984) 490-494. L'obiezione e le difÀ coltà sollevate da Pujol vennero discusse nei lovori della Commissione. Il gruppo di studio ha ritenuto invece che la parola «commissi» è preferibile a quella di «subiecti» e che essa non diminuisce la forza del canone. Cfr. Nuntia 22 (1986) 34-35.
52 CIC ‘17, can. 98 §5: «Mos quamvis diuturnus, sacrae Synaxis ritu alieno suscipiendae non secumfert ritus mutationem».
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac canonici. Ciò deve avvenire col consenso del Vescovo eparchia- le del parroco da designare53.
Sull'altro caso, cioè quando non esista neanche un esarcato per i fedeli di qualche Chiesa sui iuris, aveva già legiferato il Motu proprio Cleri Sanctitati al can. 22: CS, can. 22 §3: Extra territorium proprii ritus, deÀ cien- te huius ritus Hierarcha, habendus est tamquam proprius, Hierarcha loci. Quodsi plures sint, ille habendus est tamquam proprius, quem designaverit Sedes Apostolica, À rmo praescripto can. 260 §1, n. 2,d.
Il suddetto canone rappresenta la fonte del CCEO, can. 916 §5 il quale afferma: CCEO, can 916 §5: Nei luoghi dove non è eretto nemme- no un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa sui iuris, si deve ritenere come Gerarca proprio degli stessi fe- deli cristiani il Gerarca di un'altra Chiesa sui iuris , anche della Chiesa latina, fermo restando il can. 101; se poi sono parecchi, si deve ritenere come proprio Gerarca colui che ha designato la Sede Apostolica o, se si tratta di fedeli cri- stiani di qualche Chiesa patriarcale, il Patriarca con l'as- senso della Sede Apostolica.
In questa situazione, che è quella più comune, si tratta di territori dove non esiste una Gerarchia orientale, soprattutto fuori dai conÀ ni del territorio di una Chiesa sui iuris. In base al CCEO, can. 916, possiamo fare un'altra osserva- zione. Quando i fedeli si trovano in territori dove manca la propria Gerarchia, il loro Ordinario diventa, ipso iure, quello del luogo in cui dimorano. Se ci sono più di uno, la Santa Sede o il Patriarca con l'assenso della Sede Apostolica designa l'Or- dinario per quei fedeli. Per quanto riguarda il loro parroco, questo non è automaticamente determinato, in base al domici- lio, ma deve sempre essere designato come tale. Se nessuna Autorità ecclesiastica, però, nomina un parroco per determinati 53 Cfr. D. SALACHAS, «Lo stato giuridico», 19.
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fedeli orientali, si può ritenere che costui viene identiÀ cato se- condo il domicilio dei rispettivi fedeli. Avere la chiarezza in queste situazioni è quanto mai importante, soprattutto nel campo della celebrazione del matrimonio.
Riassumendo le questioni analizzate possiamo affermare:
1. Se si tratta del territorio di una Chiesa patriarcale, nei
luoghi dove non è eretta un'eparchia o un esarcato orien- tali, il proprio Vescovo eparchiale per quei fedeli è il Pa- triarca (cfr. CCEO, can. 101); 2. Nei territori dove l'Ordinario con giurisdizione è unico, questo è da considerarsi come Gerarca proprio dei fedeli 3. Se si tratta di più Ordinari, che hanno giurisdizione in quel territorio, è la Sede Apostolica che deve designarne uno. Se invece i fedeli in causa sono ascritti ad una Chie- sa Patriarcale (copta, melchita, sira, maronita, armena, caldea), spetta al Patriarca designare il Gerarca proprio dei suoi fedeli, con il consenso della Sede Apostolica. Ciò vale anche per le Chiese Arcivescovili Maggiori (Chiesa Ucraina, Siro-Malabarese, Siro-Malankarese e Romena) a norma del can. 152 del CCEO54.
Nella maggioranza dei casi si tratta di fedeli orientali che si trovano nei territori posti sotto la giurisdizione dei Vescovi la- tini55. Benché non esista un canone latino equivalente, il 54 Cfr. D. SALACHAS, «Lo stato giuridico», 20.
55 Il caso inverso, cioè di fedeli latini sottoposti alla giurisdizione di Vescovi orientali non sono molti. Ciò si veriÀ ca in Italia, per i Vescovi bi- zantini degli italo-albanesi di Lungro e di Piana degli Albanesi; in Etio- pia, con l'Arcivescovo alessandrino degli etiopi di Addis Abeba ed il Ve- scovo, anch'egli alessandrino degli etiopi, di Adigrat; in Eritrea, il cui territorio è interamente sottoposto alla giurisdizione di rito alessandri- no; ed in India, in otto delle nove eparchie della Chiesa siro-malabarese site al di fuori del Kerala (fa eccezione la sola eparchia di Kalyan, il cui territorio corrisponde a quello della diocesi latina di Bombay e di alcune Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac CCEO, can 916 §5, vincola direttamente anche i latini, essendo uno dei nove casi previsti dal Codice orientale al can. 1.
Il Codice latino, a differenza di quello orientale, non tratta esplicitamente dello stato giuridico di questi fedeli; come ab- biamo visto nel can. 383 §2, però, parla del dovere dei Vescovi latini di avere cura dei fedeli di rito diverso che si trovano nel- le loro diocesi.
4 L'incardinazione di chierici orientali
ad una diocesi latina
Una delle prime misure che il Vescovo deve prendere a ri- guardo dei fedeli orientali presenti nella sua diocesi, è quella di assicurare loro un pastore che si prenda cura dei loro bisogni spirituali. Può farlo designando un suo sacerdote latino, ma è quanto mai opportuno che assicuri loro un sacerdote del pro- prio rito. Questo lo può fare sia chiedendo un sacerdote alla Gerarchia di provenienza sia ordinando un suo suddito di di- ritto orientale, sia incardinando nella sua diocesi uno o più sacerdoti del medesimo rito. I due Codici, latino e orientale prevedono le seguenti situa- 1. Ascrizione di un chierico orientale ad una diocesi latina (CCEO, cann. 193 §§2-3, 280 §1, 358, 748 §2) e incardi- nazione di un chierico latino in una eparchia orientale (CIC, cann. 266 §1, 366 §1,2°, 383 §2, 518, 1015 §2).
2. Passaggio (escardinazione) di un chierico orientale da una eparchia orientale ad una diocesi latina, con o senza cambiamento del rito (CCEO, cann. 359, 32 §1, 674) e passaggio di un chierico latino ad una eparchia orientale (CIC, cann. 267, 112 §1, 1°, 846).
altre diocesi latine circonvicine). Sono ancor meno e quasi eccezionali, i casi di fedeli orientali sottoposti ad una diversa giurisdizione orientale: da ricordare il caso dei copti cattolici emigrati in Libano, i quali sono stati afÀ dati alla gerarchia maronita. Cfr. M. BROGI, «Cura pastorale di fedeli di altra Chiesa sui iuris», nota 2, 120.
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3. Trasferimento di un chierico orientale ad una diocesi la- tina (CCEO, can. 360) e di un chierico latino ad una eparchia orientale (CIC, 268 §1).
Come norma generale, qualsiasi chierico latino deve essere incardinato in una diocesi latina e qualsiasi chierico orientale deve essere ascritto ad un'eparchia orientale56: CIC, can. 265: Ogni chierico deve essere incardinato o in una Chiesa particolare o in una prelatura personale oppure in un istituto di vita consacrata o in una società che ne ab- biano la facoltà, in modo che non siano assolutamente am- messi chierici acefali o girovaghi. CCEO, can. 357 §1: Qualsiasi chierico deve essere ascrit- to come chierico a un'eparchia, o a un esarcato, o a un isti- tuto religioso, o a una società di vita comune a guida dei religiosi, oppure a un istituto o a un'associazione che abbia ottenuto dalla Sede Apostolica il diritto di ascriversi dei chierici oppure, entro i conÀ ni del territorio della Chiesa a cui presiede, dal Patriarca col consenso del Sinodo perma- nente.
L'ascrizione ad un'eparchia e l'incardinazione ad una dio- cesi avviene sia nell'uno che nell'altro Codice con l'ordinazio- CIC, can. 266 §1: Uno diviene chierico con l'ordinazione diaconale e viene incardinato nella Chiesa particolare o nel- la prelatura personale al cui servizio è stato ammesso. CCEO, can. 358: Per mezzo dell'ordinazione diaconale uno è ascritto come chierico all'eparchia per il cui servizio è ordinato, a meno che, a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris , non sia già stato ascritto alla stessa 56 Il Codice latino utilizza la formula «incardinazione ad una diocesi» mentre quello orientale parla di «ascrizione ad una eparchia». I due ter- mini, sebbene siano diversi, tuttavia esprimono la stessa realtà. Bisogna tenere presente che l'ascrizione ad un'eparchia è ben diversa dall'ascri- zione ad una Chiesa sui iuris. Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac Abbiamo già visto come un Vescovo latino, che ha nella sua diocesi dei fedeli orientali, diventa il loro Ordinario e deve provvedere alla loro cura pastorale. Questo lo può fare sia me- diante sacerdoti o parroci del medesimo rito (CIC, can. 383 §2)57, sia costituendo una parrocchia personale sulla base del rito di quei fedeli (CIC, can. 518). La questione si pone ora sulla possibilità o meno del Vescovo latino di incardinare nella sua diocesi un chierico orientale. In altre parole, quali sono i modi, se ce ne sono, previsti dal Codice afÀ nché un chierico orientale venga incardinato, o entri a far parte della diocesi Il Vescovo latino può, mediante l'ordinazione diaconale, in- cardinare nella sua diocesi un candidato orientale e afÀ dargli la cura pastorale dei fedeli orientali. Il Codice latino prevede, infatti, la possibilità per un Vescovo di avere come suo suddito un candidato all'Ordine sacro di rito orientale: CIC, can. 1015 §2: Il Vescovo proprio, che per una giusta causa non sia impedito, ordini personalmente i suoi sudditi; non può tuttavia ordinare lecitamente un suddito di rito orientale, senza indulto apostolico.
57 Nel designare un sacerdote per i fedeli orientali dimoranti nella sua diocesi, il Vescovo latino dovrebbe consultare il Vescovo o la Gerarchia della Chiesa sui iuris dei fedeli in questione o anche chiedere a loro di presentargli un candidato. Il Codice orientale, can. 193 §3, impone al ri- guardo un accordo con i Patriarchi (e Arcivescovi Maggiori) se si tratta di fedeli delle loro Chiese. Mancando l'accordo la questione viene deferita alla Sede Apostolica. Sembra una buona soluzione quella adottata da una Chiesa patriarcale, la quale sottoscrive apposite convenzioni con singoli vescovi latini. La Chiesa patriarcale pone un sacerdote a disposizione del Vescovo latino; il Vescovo lo impegna a tempo limitato in curia o come vicario parrocchiale (latino) e gli afÀ da, con o senza facoltà parrocchiali, la cura pastorale dei suoi connazionali. Con questa soluzione il sacerdote orientale, inserito pleno iure nel clero della diocesi di accoglienza, evita i pericoli dell'isolamento e gode dei diritti e dei doveri degli altri sacerdoti, anche sul piano economico e sanitario. Cfr. M. BROGI, «Cura pastorale», Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 La condizione giuridica dei fedeli orientali.
Questo canone riprende la normativa precedente del Codice Pio- Benedettino: CIC ‘17, can. 955 §2: Episcopus proprius, iusta causa non impeditus, per se ipse suos subditos ordinet; sed subdi- tum orientalis ritus, sine apostolico indulto, licite ordinare non potest.
Anche il Codice orientale prevede la possibilità che sia sud- dito di un Vescovo eparchiale un chierico ascritto a un'altra Chiesa sui iuris: CCEO, can. 748 §2: Un Vescovo eparchiale non può ordi- nare un candidato suo suddito ascritto a un'altra Chiesa sui iuris se non con la licenza della Sede Apostolica; se inve- ce si tratta di un candidato che è ascritto alla Chiesa pa- triarcale e che ha il domicilio o quasi domicilio entro i con- À ni del territorio della stessa Chiesa, questa licenza può concederla anche il Patriarca.
I canoni sono concordi nello stabilire che, senza l'indulto apostolico, né il Vescovo latino può ordinare un candidato orientale né il Vescovo eparchiale può ordinare un candidato latino. Il Codice orientale prevede inoltre che, nel caso di un candidato ascritto ad una Chiesa patriarcale, la licenza possa essere concessa dal Patriarca. L'obbligo di questa licenza, della Sede Apostolica o del Patriarca, riguarda la sola liceità della celebrazione dell'ordinazione e si riferisce, più propriamente, al caso in cui essa avvenga in un rito liturgico diverso da quel- lo al quale appartiene il candidato, oppure quando il Vescovo eparchiale dell'ordinando chieda il permesso di celebrarne l'ordinazione nel rito del candidato.
Per ciò che riguarda le lettere dimissorie, spetta al Vescovo proprio di concederle: «il Vescovo dell'eparchia o diocesi dove il candidato viene ascritto conserva pieno diritto di concedere lettere dimissorie ad un Vescovo appartenente alla Chiesa sui iuris del candidato, afÀ nché questi proceda alla sacra Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac ordinazione osservando le prescrizioni liturgiche del proprio rito»58.
Come abbiamo avuto modo più volte di sottolineare, spetta alla Sede Apostolica il compito di tutelare l'identità delle Chie- se orientali cattoliche. Sotto quest'aspetto si può leggere anche l'inciso dei canoni appena menzionati che stabilisce la necessi- tà della licenza o dell'indulto apostolico per procedere all'ordi- nazione di un candidato suddito ascritto ad un'altra Chiesa sui iuris. In base alla norma del CCEO, can. 748 §2 si può notare «l'osservanza del rito acquista un'importanza superiore di quella di Chiesa locale, nella quale i diaconi e i presbiteri costituiscono col Vescovo un unico presbiterio, ciò che si manifesta soprattutto nell'ordinazione da parte del Vesco- vo eparchiale dei propri sudditi»59.
I due Codici sono unanimi nello stabilire che il rito in cui si svolge l'ordinazione deve essere quello del ministro: CIC, can. 846 §2: Il ministro celebri i sacramenti secon- do il proprio rito. CCEO, can. 674 §2: Il ministro celebri i sacramenti se- condo le prescrizioni liturgiche della propria Chiesa sui iu- ris, a meno che dal diritto non sia stabilito diversamente o che non abbia ottenuto una speciale facoltà dalla Sede Apo- stolica.
L'Ordinario latino può dunque incardinare, attraverso l'or- dinazione, un candidato orientale nella propria diocesi. Il Ve- scovo è tenuto anche a provvedere alla sua formazione e deve osservare il can. 343 del CCEO, secondo il quale gli alunni, 58 CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Istruzione per l'applicazio- ne delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orien- tali, Città del Vaticano 1996.
59 D. SALACHAS, «Commento al can. 748», in P. V. PINTO (a cura di), Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, 628.
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anche se ammessi in un seminario di un'altra Chiesa sui iuris, siano formati secondo il rito proprio. Benché incardinato nella diocesi latina, il chierico rimane ascritto alla propria Chiesa sui iuris, quella di provenienza. Se in quel territorio latino fos- se costituita in seguito una Gerarchia orientale, i chierici orientali ascritti a questa diocesi passano ipso iure alla rispet- tiva Gerarchia orientale. La ragione risiede nel fatto che i fede- li orientali per i quali è stata istituita una propria Gerarchia, cessano di essere sudditi dell'Ordinario del luogo di quel terri- All'infuori di questo caso, il Vescovo diocesano latino non può incardinare nella sua diocesi un candidato orientale, a meno che non abbia ottenuto il consenso della Sede Apostolica, per il passaggio alla Chiesa latina a norma del can. 32 del Ragioni di ordine pastorale possono indurre un Vescovo la- tino ad incardinare un chierico orientale nella sua diocesi at- traverso l'ordinazione. Le stesse ragioni permettono il passag- gio o il trasferimento di un chierico orientale in una diocesi latina. Non bisogna escludere, però, anche il bene personale dello stesso chierico, che a volte può indurre verso la scelta di un'altra Chiesa particolare.
Nel caso del passaggio di un orientale, già costituito nell'or- dine sacro, alla Chiesa latina, si richiede la lettera di dimissio- ne (di escardinazione) sottoscritta dal proprio Vescovo epar- chiale e, parimenti, una lettera di incardinazione del Vescovo della diocesi in cui desidera essere incardinato, sottoscritta dal CCEO, can. 359: Perché un chierico già ascritto a un'eparchia possa validamente passare a un'altra eparchia, deve ottenere dal suo Vescovo eparchiale una lettera di di- missione sottoscritta dal medesimo e parimenti una lettera 60 Cfr. D. SALACHAS - L. SABBARESE, Chierici e ministero sacro nel Codi- ce latino e orientale. Prospettive interecclesiali, Città del Vaticano 2004, 61 Cfr. D. SALACHAS, «Lo stato giuridico», 23.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac di ascrizione dal Vescovo eparchiale della eparchia a cui de- sidera essere ascritto, sottoscritta dal medesimo.
CIC, can. 267 §1: Perché un chierico già incardinato sia incardinato validamente in un'altra Chiesa particolare, deve ottenere dal Vescovo diocesano una lettera di escardi- nazione sottoscritta dal medesimo; allo stesso modo deve ottenere dal Vescovo diocesano della Chiesa particolare nel- la quale desidera essere incardinato una lettera di incardi- nazione sottoscritta dal medesimo.
Il passaggio del chierico orientale ad una diocesi latina (come pure ad una eparchia orientale) può avvenire con o sen- za cambiamento del rito.
Se il suddetto chierico orientale, pur restando ascritto alla propria Chiesa sui iuris, passa validamente a una diocesi lati- na per il servizio dei fedeli sia orientali che latini, oppure sol- tanto per il servizio dei fedeli latini, deve ottenere dalla Sede Apostolica la facoltà di biritualismo62. In questo caso si tratte- rebbe di adattamento al rito latino da parte del chierico, che, però, conserva l'ascrizione alla propria Chiesa di origine63.
Se il chierico orientale, però, vuol passare deÀ nitivamente alla Chiesa latina, abbandonando la propria Chiesa sui iuris, deve avere il consenso esplicito della Sede Apostolica, a norma del CCEO, can. 32.
Oltre ai casi analizzati, per le stesse ragioni pastorali oppu- re per il bene personale del chierico stesso64, la legislazione canonica contempla anche la possibilità del trasferimento. La 62 Il Codice orientale al can. 674 §2 statuisce: «Il ministro celebri i sacramenti secondo le prescrizioni liturgiche della propria Chiesa sui iu- ris, a meno che dal diritto non sia stabilito diversamente o che non abbia ottenuto una speciale facoltà dalla Sede Apostolica».
63 Cfr. D. SALACHAS - L. SABBARESE, Chierici e ministero sacro, 341.
64 Il bene personale del chierico non signiÀ ca che il trasferimento o il passaggio è un suo diritto, ma che egli ha la facoltà di esprimere il suo desiderio alla competente autorità, alla quale spetta discernere se il chie- rico sia animato dalla sollecitudine per tutte le chiese oppure da altri motivi. Cfr. D. SALACHAS - L. SABBARESE, Chierici e ministero sacro, 342.
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licenza di trasferimento riguarda il caso di un chierico che ac- quista il domicilio o quasi-domicilio in una diocesi diversa da quella di origine a motivo del ministero che in essa è chiamato ad esercitare. Il trasferimento avviene su licenza del Vescovo diocesano a quo e previa accettazione del Vescovo ad quem, mentre il chierico rimane incardinato nella propria Chiesa particolare65. I due Codici, latino e orientale, statuiscono: CIC, can. 271 §2: Il Vescovo diocesano può concedere ai suoi chierici la licenza di trasferirsi in un'altra Chiesa par- ticolare per un tempo determinato, rinnovabile anche più volte, in modo però che i chierici rimangano incardinati nella propria Chiesa particolare e, se vi ritornano, godano di tutti i diritti che avrebbero se avessero esercitato in essa il ministero sacro.
CCEO, can. 360 §1: La trasmigrazione di un chierico in altra eparchia, conservando l'ascrizione, avviene per un tempo determinato, rinnovabile anche più volte, per mezzo di una convenzione scritta, stipulata tra due Vescovi epar- chiali, nella quale sono stabiliti i diritti e i doveri del chieri- co o delle parti.
La licenza di trasferimento può essere data solo a tempo determinato, anche se rinnovabile più volte. I presbiteri che esercitano il loro ministero nella diocesi appartengono a pieno titolo al presbiterio di tale diocesi dove hanno voce sia attiva sia passiva per costituire il consiglio presbiterale (CIC, can. 498 §1.2°; CCEO, can. 267 §1.2°)66.
Per quanto riguarda la possibilità per un Vescovo latino di incardinare un chierico orientale coniugato destinato per la cura pastorale dei fedeli orientali della sua diocesi, non vi è 65 Cfr. L. SABBARESE, I fedeli costituiti popolo di Dio, Roma 2000, 94.
66 Cfr. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Directorium Dives Ecclesiae, 31 mar- zo 1994, n. 26.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac nessun divieto canonico67, salve le norme speciali della Sede Apostolica per determinate regioni68: CCEO, can. 758 §3: A riguardo dell'ammissione agli or- dini sacri dei coniugati si osservi il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris o le norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica.
Il diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris può provve- dere la non ammissione di uomini sposati agli ordini69. Da par- te sua, anche la Sede Apostolica può proibire l'ammissione di presbiteri coniugati, fatto che, in realtà, avviene per consuetudine 67 Cfr. D. SALACHAS, «Lo stato giuridico», 24.
68 Il celibato del clero in diaspora fu stabilito dalla Congregazione per la Chiesa orientale: per gli Ucraini e i Ruteni negli Stati Uniti con il de- creto Cum data fuerit (1 marzo 1929), in AAS 21 (1929) 152-159; per gli Ucraini-Ruteni in Canada, con il decreto Graeci-Ruteni Ritus (23 dicem- bre 1930), in AAS 22 (1930) 346-354. Con il decreto Qua sollerti alacrita- te (24 maggio 1930), art. 6, la stessa Congregazione stabili che in America e in Australia non si ammettano sacerdoti sposati ma soltanto celibi o vedovi [cfr. AAS 22 (1930) 99-105]. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa greco-melkita cattolica, riunitosi a Raboueh-Liban, dal 21 al 26 luglio 1997, ha discusso sul problema dei preti sposati in diaspora [cfr. Le lien 62 (1997) 31]. La Conferenza episcopale australiana, nella sessione tenu- ta dal 19 al 28 maggio 1998, ha abrogato la mozione n. 8 del 9 novembre 1949, nella quale l'episcopato australiano aveva ordinato che solo il clero celibe era ammesso all'esercizio del ministero in Australia [cfr. Irénikon 71 (1998) 380]. Il Consiglio dei Gerarchi della Chiesa cattolica di rito ucraino e ruteno negli USA ha deciso, il 1 settembre 1998, che i preti sposati greco-cattolici possono esercitare il ministero nelle diocesi ucrai- ne-rutene nel Nord America [cfr. Il Regno-attualità 16 (1998) 526]. Il 4 marzo 1998, il Card. Sodano, Segretario di Stato, ha inviato una lettera al Nunzio Apostolico in Polonia che trattava del rinvio in Ucraina di pre- ti ucraini cattolici perché coniugati, che esercitano il loro ministero nella regione di Przemysl. Dopo le proteste della Chiesa ucraina, il Card. Soda- no ha rinviato la decisione promettendo di esaminare meglio la cosa. Cfr. L. LORUSSO, Gli Orientali cattolici e i pastori latini, 112-113.
69 Ciò capita in pratica per la Chiesa cattolica orientale in India. Nella Chiesa siro-malabarese e siro-malankarese è in vigore il celibato dei chie- rici. Tutte le altre Chiese sui iuris ammettono i chierici coniugati.
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nei territori della Chiesa latina70. Attualmente la questione e molto discussa. Alcuni autori71 sostengono che dopo il Concilio Vaticano II e la promulgazione del Codice orientale i decreti proibitivi degli anni ‘30 non siano più in vigore. Altri, invece, sono dubbiosi sulla permanenza o meno della proibizione72. In risposta al dubbio sollevato, la Congregazione per le Chiese Orientali ha confermato che la proibizione è ancora in vigore73. Sembra che in pratica questa risposta sia ignorata e che si dif- fondi una nuova usanza, la quale non prende in considerazio- ne che la disciplina orientale del clero coniugato sia applicabile soltanto dentro dei limiti territoriali74.
Il divieto del clero sposato per la diaspora fu introdotto die- tro richiesta dei Vescovi latini a causa del gravissimum scan- dalum recato ai fedeli latini e perché avrebbe inÁ uenzato ne- gativamente il clero celibe. Oggi, però, la situazione è cambiata: «nella prospettiva di una revisione della questione, si deve notare che i tempi sono ormai maturi per l'abrogazio- ne delle norme speciali della Sede Apostolica, ancora in vi- gore – divenute "consuetudine" – che impongono il divieto 70 L'inizio delle norme restrittive si è avuto nel 1880, con la massiccia emigrazione dei fedeli greco-ruteni in America. La Congregazione di Pro- paganda Fidei, con decreto del 1 ottobre 1890, proibì ai sacerdoti coniu- gati greco-ruteni di stabilirsi negli Stati Uniti. Nel 1913, la stessa Con- gregazione ha decretato che in Canada, trai fedeli orientali, solo i celibi potevano essere ordinati presbiteri. Altri tre decreti della Congregazione per la Chiesa Orientale, negli anni 1929-1930 hanno completato la nor- mativa sul celibato del clero in diaspora. Cfr. D. SALACHAS - L. SABBARESE, Chierici e ministero sacro, 344-345.
71 R. CHOLIJ, «An Eastern Catholic Married Clergy in North America: Recent Changes in Legal Status and Ecclesiological Perspective», in Stu- dia Canonica 31 (1977) 331-339.
72 Cfr. D. SALACHAS - L. SABBARESE, Chierici e ministero sacro, 345.
73 Cfr. N. R. RACHFORD, «Norms of Particular Law for the Byzantine Metropolitan Church sui iuris of Pittsburgh, USA», in F. S. PEDONE - J. I. DONLON (eds.), Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2000, Wash- ington, D.C. 2000, 233-243.
74 Cfr. G. NEDUNGATT, «Clerics (cann. 323-398)», in G. NEDUNGATT (a cura di), A guide to the Eastern Code, 303.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac di inviare in diaspora, sia nei territori in cui esiste gia una gerarchia orientale, sia nei territori in cui non esiste una gerarchia orientale e i fedeli orientali sono sotto la potestà dell'Ordinario latino (Francia, Austria, Belgio, ecc.), dei sa- cerdoti orientali sposati oppure ordinare uomini orientali 5 Ammissione di candidati orientali in Istituti reli-
giosi latini
La considerevole presenza degli orientali in diaspora, in al- cune regioni ha una storia di ormai due o tre generazioni. Non si può dire lo stesso delle strutture offerte a questi fedeli per la tutela del proprio rito, per la conservazione della loro identità e per la loro crescita come comunità. Sia per la presenza di comunità orientali in territori a maggioranza latina, sia per l'afÁ usso di famiglie religiose nelle regioni delle Chiese sui iu- ris, si fa sempre più frequente il caso di candidati orientali in Istituti di vita consacrata latini76.
Il Codice Pio-Benedictino dichiara valida, ma illecita, l'am- missione di un candidato orientale in un Istituto religioso lati- 75 D. SALACHAS - L. SABBARESE, Chierici e ministero sacro, 346.
76 Per una visione completa sul tema della Vita consacrata nei due Codici, che non intendiamo affrontare in questo lavoro, si veda l'abbon- dante bibliograÀ a in merito: D. J. ANDRÉS, «Observaciones introductorias al titulo De Monachis Coeterisque Religiosis del CCEO», in Apollinaris 65 (1992) 137-147; J. BEYER, «De vita consecrata in iure utriusque Codicis orientalis et occidentalis», in Periodica de re canonica 81 (1992) 283-302; P. PUJOL, La vita religiosa orientale. Commento al Codice di Diritto Cano- nico Orientale, Roma 1994; R. M. MCDERMOTT, «Two Approaches to Con- secrated Life: The Code of Canons of the Eastern Churches and the Code of Canon Law», in Studia Canonica 29 (1995) 193-239; D. M. JAEGER, «Alcuni appunti sui religiosi nel Codex Canonum Ecclesiarum Orienta- lium», in K. BHARANIKULANGARA (a cura di) Il Diritto canonico orientale nell'ordinamento ecclesiale; J. ABBASS, Two Codes in Comparison; N. LODA, «Il Titolo XII del CCEO (cann. 410-572). Prospetto tavolare di comparazione ed evoluzione normativa», in Commentarium pro religio- sis et missionariis 79 (1998) 73-94.
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no, senza il permesso scritto della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale: CIC' 17, can. 542 §2: Illicite, sed valide admituntur […] orientales in latinis religionibus sine venia scripto data Sa- crae Congregationis pro Ecclesia Orientali. Un'Interpretazione autentica del 1925 stabilisce, invece, che possono essere ammessi negli Istituti latini, senza la licen- za della Sacra Congregazione Orientale, gli orientali che, con- servando il proprio rito, si preparano per erigere case e provin- ce religiose di rito orientale77.
La regola stabilita dal CIC ‘17, can. 542, tranne un'eccezio- ne, viene confermata dal can. 74 §2 del Motu proprio Postquam Can. 74 §2 Firmis praescriptis in propriis cuiusque Reli- gionis statutis, illicite sed valide admittuntur: 6° Latini in orientalibus Religionibus vel ipsi Orientales in Religionibus latinis – iis exceptis de quibus in can. 5 – vel orientalibus diversi ritus sine licentia scripto data a Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali.
L'eccezione riguarda il can. 5 dello stesso Motu proprio, il quale si distacca dall'interpretazione autentica del 1925: Can. 5: Domus Religionum latini ritus quae orientali ri- tui, probante Apostolica Sede, adscripta sunt, ius hac lege statutu servare debent, salvis praescriptis statutorum quae internum regimen Religionis respiciunt et privilegiis suae Religioni a Sede Apostolica concessis.
Questo canone parla di case latine che sono ascritte ad un rito orientale (oggi diremmo ascritte ad una Chiesa sui iuris). Non basta più che l'Istituto religioso latino prepari case di rito orientale, come diceva l'Interpretazione del 1925, ma occorre 77 Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRE- TANDOS, Responsa ad proposita dubia "De admissione Orientalium ad novitiatum" del 10 nov. 1925, in AAS 17 (1925) 583.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac che le abbia già. Di più, dette case debbono essere state ascrit- te ad un rito orientale con l'approvazione della Santa Sede78.
Il nuovo Codice latino non tratta quest'argomento. Ne par- la invece il Concilio nel decreto Orientalium Ecclesiarum79: «Si raccomanda caldamente agli istituti religiosi e alle associazioni di rito latino, che prestano la loro opera nelle regioni orientali o tra i fedeli orientali, che per una maggiore efÀ cacia dell'apostolato fondino, per quanto è possibile, case o anche province di rito orientale» (OE 6).
Il Codice orientale, ispiratosi all'invito del Concilio, stabili- CCEO, can. 432: Il monastero dipendente, la casa o la provincia di un istituto religioso di qualsiasi Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, che viene ascritto, col consenso della Sede Apostolica, a un'altra Chiesa sui iu- ris , deve osservare il diritto di questa Chiesa, salve re- stando le prescrizioni del tipico o degli statuti che ri- guardano il governo interno del medesimo istituto e i privilegi concessi dalla Sede Apostolica.
Questa norma menziona espressamente la Chiesa latina. Nonostante il legislatore latino non abbia stabilito niente al riguardo, essa vincola anche i latini.
Il monastero dipendente, la casa o la provincia di un Istitu- to religioso latino, costituiti ad normam iuris, da una parte, devono osservare il diritto della Chiesa sui iuris a cui sono state ascritte, dall'altra, gli statuti che riguardano il governo e la disciplina interni dell'Istituto latino a cui appartengono. L'Istituto religioso latino, dopo aver fondato una casa o provincia orientale, può dunque ricevere liberamente in essa candidati 78 Cfr. M. BROGI, «Ammissione candidati orientali», in Antonianum 54 79 Il decreto OE, in nota a questo paragrafo, fa la seguente aggiunta: «La prassi della Chiesa cattolica, sotto i pontiÀ cati di Pio XI, Pio XII e Giovanni XXIII, sta a dimostrare abbondantemente l'esistenza di un mo- vimento in tal senso».
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orientali; può ricevere anche dei candidati latini, i quali, dopo aver ottenuto la licenza della Sede Apostolica, sono formati e destinati in favore delle comunità orientali80.
Fuori del caso menzionato nel CCEO, can. 432, il Codice orientale stabilisce che, senza la licenza della Sede Apostolica, nessuno può essere ammesso lecitamente al noviziato di un Istituto religioso di un altra Chiesa sui iuris.
CCEO, can. 517 §2: Nessuno può essere ammesso lecita- mente al noviziato di un istituto religioso di un'altra Chiesa sui iuris senza la licenza della Sede Apostolica, a meno che non si tratti di un candidato che è destinato a una provincia o casa, di cui nel can. 432, della propria Chiesa.
CCEO, can. 451: Nessuno può essere lecitamente am- messo al noviziato di un monastero di un'altra Chiesa sui iuris senza la licenza della Sede Apostolica, a meno che non si tratti di un candidato che è stato destinato a un monaste- ro dipendente, di cui nel can. 432, della propria Chiesa.
La norma stabilita nei canone 517 §2 e 451 del CCEO non menziona espressamente la Chiesa latina. Essa riguarda, tut- tavia, anche i candidati orientali che vogliono essere ammessi al noviziato in Istituti religiosi o monasteri della Chiesa latina, benché nel CIC non si dica nulla a riguardo81. La consapevolez- za dell'interrelazione dei due Codici e la conoscenza dei canoni visti sopra, riguardanti l'entrata nel noviziato di un Istituto o monastero di un altra Chiesa sui iuris, diventano ancora più importanti alla luce di un'altra norma in cui la Chiesa latina è menzionata espressamente. Si tratta del CCEO, can. 41 che 80 Cfr. D. SALACHAS, «Problematiche interrituali», 654.
81 I cann. 517 §2 e 451 del CCEO non hanno un equivalente nel CIC ma riguardano anche la Chiesa latina come Chiesa sui iuris. Cfr. J. AB-BASS, «The interrelationship of the Latin and Eastern Codes, in The Ju- rist, 68 (1998) 1-40; vedi anche J. ABBASS, Admission of Eastern Catholic to Latin Religious Institute, in Roman Replies 2001, 177-180.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac CCEO, can. 41: I fedeli cristiani di qualsiasi Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, che per ragione di ufÀ cio, di ministero o di incarico hanno relazioni frequenti con i fede- li cristiani di un'altra Chiesa sui iuris , siano formati accu- ratamente nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa, secondo l'importanza dell'ufÀ cio, del ministero o dell'incarico che adempiono.
La licenza della Sede Apostolica riguarda l'ingresso al novi- ziato ma non implica automaticamente anche l'ascrizione ad un'altra Chiesa sui iuris o alla Chiesa latina. Tale ascrizione richiederebbe, a norma del canone 32 del CCEO, il consenso della Sede Apostolica.
Se si tratta, invece, del passaggio di un monaco o di un reli- gioso orientale con voti perpetui ad un monastero o Istituto religioso di un'altra Chiesa sui iuris, inclusa quella latina, si richiede per la validità il consenso della Sede Apostolica: CCEO, can. 487 §4: Per la validità del passaggio a un monastero di un'altra Chiesa sui iuris si richiede inoltre il consenso della Sede Apostolica. CCEO, can. 544 §4: Per la validità del passaggio a un istituto religioso di un'altra Chiesa sui iuris è richiesto il consenso della Sede Apostolica.
CCEO, can. 562 §1: Circa il passaggio a un'altra società di vita comune a guisa dei religiosi o a un istituto religioso, si richiede il consenso del Superiore generale della società dalla quale avviene il passaggio e, se si tratta di passaggio in una società o istituto di un'altra Chiesa sui iuris , anche il consenso della Sede Apostolica.
Queste norme del Codice orientale non hanno un equiva- lente in quello latino. Benché non includano espressamente la Chiesa latina e non esistano nel CIC, esse si applicano anche ad essa. Salachas afferma in merito che: «tenendo conto della mente del legislatore, della ipsa natura rei, e della À nalità del- la norma, si può affermare che si applichino anche per la Chiesa Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 La condizione giuridica dei fedeli orientali.
latina»82. Dello stesso parere è anche Brogi che commentando il CCEO, can. 451, conferma che: «questa norma vale soltanto per la Chiesa sui iuris orientale, ma poiché invalida per diritto pontiÀ cio il distacco del religioso dall'ente orientale del quale è membro, ne invalida ovviamente anche l'ammissione in quello Il Codice latino elenca soltanto gli impedimenti che ostano ad una valida ammissione al noviziato e non menziona ciò che è richiesto per la liceità, ragion per cui spesso avviene che Isti- tuti religiosi latini ne omettano l'applicazione. I canoni del Co- dice orientale, che abbiamo analizzato, si riferiscono allo sta- tus personarum, perciò tutti gli orientali dovunque si trovino, sono tenuti ad osservarli. Questo signiÀ ca che i citati canoni vincolano i fedeli orientali anche nel loro rapporto con le isti- tuzioni latine84.
La ragione di queste norme s'iscrive nella particolare solle- citudine per la À oritura delle Chiese orientali. Infatti, le dispo- sizioni previste dai canoni summenzionati dovrebbero «rende- re sempre più difÀ cile il depauperamento di buoni elementi attraverso l'ingresso in monasteri di altro rito»85.
Gli Istituti latini presenti nelle regioni orientali ignorano spesso i dettami formulati nel Codice orientale. Accanto al fat- to che l'atteggiamento latinizzante di certi Istituti religiosi la- tini in Oriente crea una vera emorragia delle forze spirituali delle Chiese orientali, tante volte i candidati si trovano in uno stato irregolare. È quanto mai opportuno, perciò, procedere alla regolarizzazione della situazione canonica dei tanti fedeli orientali ammessi in Istituti di rito diverso dal proprio, senza la licenza della Sede Apostolica86. Nell'indulto concesso dalla Congregazione per le Chiese orientali al À ne di regolarizzare la 82 D. SALACHAS, «Problematiche interrituali», 655.
83 M. BROGI, «Il nuovo Codice orientale e la Chiesa latina», in Antonia- num 66 (1991) 58.
84 Cfr. D. SALACHAS - L. SABBARESE, Chierici e ministero sacro, 351.
85 Nuntia 6 (1978) 43.
86 Cfr. D. SALACHAS - L. SABBARESE, Chierici e ministero sacro, 353-354.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac posizione canonica di chi è stato ammesso nel noviziato di un Istituto religioso latino senza il previo permesso della Sede Apostolica, come richiesto dal CCEO, can. 517 §2, si sottolinea che la persona interessata può conformarsi in tutto al rito lati- no, rimanendo comunque ascritta al proprio rito e alla propria Chiesa sui iuris, in modo che, se dovesse, per qualsiasi ragione, cessare di appartenere a quell'Istituto, essa ritornerà al pro- prio rito e alla propria Chiesa87.
Nel caso di un candidato orientale professo in un Istituto latino, che deve essere ordinato sacerdote, ci chiediamo chi è competente a svolgere una tale ordinazione? Benché professo in un Istituto latino, il candidato rimane ascritto alla propria Chiesa sui iuris. La regola generale richiede che l'ordinazione sia celebrata dal Vescovo della propria Chiesa sui iuris. Per una dispensa da questa regola si deve ottenere il consenso del- la Congregazione per le Chiese Orientali88. La pratica della Congregazione, tuttavia, non era quella di accordare un tale consenso, data l'importanza di favorire e salvaguardare la ric- ca varietà delle Chiese che forma l'universalità della Chiesa Come conseguenza, gli Istituti religiosi latini che svolgono la loro opera nelle regioni orientali, oppure che hanno tra i candidati fedeli orientali, devono prestare maggiore attenzio- ne non soltanto alla normativa latina ma anche a quanto viene previsto del Codice orientale. Ciò richiede che gli Istituti reli- giosi latini provvedano ad assumersi delle speciÀ che responsa- bilità nell'accogliere candidati provenienti da una Chiesa orientale sui iuris e mettano in atto misure per adempiere tale responsabilità e per garantire di fatto la salvaguardia dell'identità Cfr. Roman Replies 1999, 41-42.
88 L'ordinazione deve avvenire secondo il rito dell'interessato; tutta- via, con il permesso della Congregazione, può essere utilizzato il rito lati- no. Cfr. Roman Replies 1999, 41-42.
89 Cfr. J. ABBASS, «Admission of Eastern Catholic to Latin Religious Institute», in Roman Replies 2001, 179.
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orientale. Nonostante ciò, la libertà dei fedeli orientali di en- trare in un Istituto religioso latino deve sempre restare intatta: «la consacrazione religiosa non è né latina né orientale, bensì un dono di Dio ai ChristiÀ deles eletti. Tuttavia, tutti i fedeli hanno il diritto di esercitare debitamente il culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa sui iuris e di seguire una propria forma di vita spirituale consone alla propria tradizione, che sia, però, in accordo con la dot- trina della Chiesa»90.
Cercando di raccogliere gli elementi più importanti che si sono delineati nel corso della presente ricerca, si può afferma- 1. Alla luce dei documenti conciliari, ed in base all'ecclesio- logia di comunione che si concretizza nei canoni del CIC e CCEO, le Chiese orientali ritrovano il loro giusto posto all'in- terno della Chiesa cattolica la quale non si identiÀ ca con la Chiesa latina. Il principio della comunione, oltre che a raffor- zare l'importanza della diversità nell'unità, riconosce ai fedeli il diritto di vivere la fede secondo il proprio rito ed esige dai pastori latini di venire incontro alle necessità spirituali di quei fedeli che vivono nel territorio della loro diocesi sprovvisti di un Ordinario proprio.
2. L'interdipendenza tra CIC e CCEO ci permette di indivi- duare una serie di preziose indicazioni per valutare i problemi che sorgono dalle relazioni interrituali dei fedeli e per decidere sulla normativa da applicare in determinati casi concreti non previsti esplicitamente dai canoni latini o da quelli orientali.
3. La normativa latina non affronta direttamente l'assunto dello stato giuridico dei fedeli orientali nei territori della Chie- sa latina come, invece, fa il Codice orientale (CCEO, can. 916 §§ 4,5). Parla, tuttavia, del dovere dei Vescovi di avere cura dei fedeli di rito diverso che si trovano nelle loro diocesi (CIC, can. 90 D. SALACHAS - L. SABBARESE, Chierici e ministero sacro, 357.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250 Ionuġ Paul Strejac 383 §2) e prevede una serie di strutture possibili messe a di- sposizione dei Vescovi latini e delle rispettive Conferenze epi- scopali per venire incontro a simili situazioni (CIC, cann: 112 §2, 383 §2, 476, 372, 518, e analogamente CCEO, cann: 38, 916 §4,5, 192 §1, 193 §1-3, 246, 280). 4. Lo studio intrapreso, oltre ad individuare casi concreti e indicare possibili soluzioni, ci ha condotto alla conclusione che il principio fondamentale che si può rintracciare nei canoni dei due Codici è senz'altro la salvaguardia del proprio rito e dell'identità propria delle Chiese orientali sui iuris, perché parte del patrimonio della Chiesa universale. I canoni analiz- zati sono una conferma che il patrimonio teologico, liturgico, spirituale e disciplinare delle Chiese orientali sta molto a cuore alla Sede Apostolica che cerca, anche a livello normativo, di salvaguardare questa grande ricchezza nella quale risplende la tradizione che viene dagli Apostoli attraverso i Padri e che af- ferma la divina unità della fede cattolica (cfr. CCEO, can. 39).
Ma questa visione non è nuova, non è soltanto frutto dell'ec- clesiologia conciliare che ha trovato applicazione nei due Codi- ci. Essa si è delineata nel tempo. Un esempio concreto in tal senso è la presenza storica dei fedeli greco-cattolici nell'Arci- diocesi di Bucarest À n dal 1814 e la particolare attenzione pre- stata ai loro problemi da parte dei Pastori latini e della Santa 91 Sulla presenza dei fedeli greco-cattolici nell'arcidiocesi di Bucarest si vedano gli articoli di carattere storico pubblicati nella rivista di storia ecclesiastica "Pro Memoria" n. 5/2006 e n. 6/2007, Bucureûti.
Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 203-250

Source: http://caiete.ftcub.ro/2009/Caiete%202009-1%20Strejac.pdf

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Neurobiology of Disease 35 (2009) 348–351 Contents lists available at ScienceDirect Neurobiology of Disease The blood–brain barrier is intact after levodopa-induced dyskinesias in parkinsonian primates—Evidence from in vivo neuroimaging studies Arnar Astradsson a,d, Bruce G. Jenkins a,b, Ji-Kyung Choi b, Penelope J. Hallett a,d, Michele A. Levesque a,d,Jack S. McDowell a,d, Anna-Liisa Brownell a,c, Roger D. Spealman a,d, Ole Isacson a,d,⁎a Harvard University and McLean Hospital, NINDS Udall Parkinson's Disease Research Center of Excellence, Belmont, MA, USAb Massachusetts General Hospital (MGH) Nuclear Magnetic Resonance Center, Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Boston, MA, USAc MGH Positron Emission Tomography Center, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USAd New England Primate Research Center, Harvard Medical School, Southborough, MA, USA

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